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Pagamenti a terzi non segnalati

del 23/09/2010
di: di Maurizio Tozzi
Pagamenti a terzi non segnalati
RW al rush finale. Rebus per gli acconti sugli immobili ancora da realizzare. Il monitoraggio degli interventi dei familiari dipende dalle intestazioni e disponibilità degli investimenti all'estero. I pagamenti verso terzi non sono da segnalare, ma con esclusivo riferimento al conto interessato: se invece questo conto è alimentato per poi provvedere al pagamento, è necessario il monitoraggio del flusso. Se altre attività sono oltre la soglia di 10 mila euro, necessario monitorare i conti correnti pur se inferiori a tale valore. La circolare n. 45 del 2010 ha recato diverse precisazioni per quanto riguarda la compilazione del quadro RW, ma allo stesso tempo restano ancora dei punti oscuri, che necessitano di maggiori approfondimenti, ancorché il tempo ormai scarseggi. In primo luogo si pone il problema, diffuso, dell'acconto inviato all'estero per l'acquisto di un immobile in corso di realizzazione. Si pensi al compromesso con l'azienda estera costruttrice di New York oppure, casistica in voga in Austria, l'invio di denaro a favore del notaio indicato dal venditore. Orbene, in assenza del bene da monitorare al termine del periodo d'imposta, non ricorrendo le condizioni per la compilazione della seconda sezione del quadro RW, non deve nemmeno procedersi al monitoraggio del flusso connesso in sezione III. Ciò ovviamente a condizione che non si valuti esistente una sorta di credito alla realizzazione di cosa futura, eventualmente inquadrabile nelle altre attività finanziarie da indicare in RW. Nel silenzio del documento di prassi, possono aprirsi due soluzioni. La prima di carattere «tecnico», ossia ritenere non sussistente sul piano normativo l'obbligo di compilazione e comunque essere intenzionati in futuro a resistere avverso eventuali contestazioni evidenziando ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 472/97 l'impossibilità di irrogare sanzioni per evidenti ed obiettive difficoltà applicative dell'adempimento. La seconda, invece, oltremodo pratica, ossia compilare il quadro RW e segnalare sia la consistenza (altre attività finanziarie) che il flusso, atteso che da un lato tale quadro non impatta sulla liquidazione del modello (non generando, dunque, maggiori imposte) e dall'altro che non sono applicabili le sanzioni specifiche del 10%, che sono irrogate solo in caso di mancata/insufficiente compilazione del quadro in esame (tutt'al più può essere contestata la irregolare compilazione della dichiarazione, con la sanzione minima di 258 euro).

Sul fronte della tracciabilità dei flussi, la circolare n. 45 del 2010 ha precisato che il contribuente ha l'obbligo di segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio, come nel caso del bonifico inviato dal padre al proprio figlio all'estero. Sul punto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che l'adempimento nel quadro RW deve essere effettuato dal figlio nella propria dichiarazione dei redditi, essendo egli tenuto a monitorare non solo la consistenza dell'investimento, ma anche i relativi trasferimenti (pur se effettuati dai genitori) dei quali è stato beneficiario, precisando inoltre che nessun obbligo dichiarativo ricorre in capo al genitore. In merito, è opportuno evitare facili conclusioni, dovendo tener conto delle altre puntualizzazioni che derivano non solo dalla norma ma anche dalla stessa circolare n. 45 del 2010. In primo luogo, è utile ricordare che l'adempimento in dichiarazione, a stretto rigore normativo, deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti residenti. In secondo luogo, appare fondamentale l'ulteriore precisazione del citato documento di prassi secondo cui in presenza di conti cointestati ogni soggetto che ne ha la piena disponibilità è tenuto al monitoraggio in riferimento al valore assoluto del conto stesso. In sostanza, rispetto all'assunto dell'Agenzia delle entrate:

– se il figlio è un non residente, non deve compilare il quadro RW;

– se il genitore ha la disponibilità dell'investimento all'estero, deve compilare il quadro RW.

Sempre in ordine ai trasferimenti, la circolare n. 45 del 2010 precisa che non devono essere segnalati gli eventuali introiti da terzi di proventi afferenti gli investimenti (si pensi ad esempio ai canoni di locazione), così come non si deve procedere al monitoraggio circa i pagamenti delle spese correnti e di altri oneri, quali il mutuo. Al riguardo, deve anzitutto sottolinearsi il problema delle spese di ristrutturazione. Nel citato documento di prassi, in riferimento alle spese «correnti», che potrebbero essere riferite alle spese ordinarie, si ritiene di non dover procedere al monitoraggio fiscale in quanto non solo non si generano investimenti all'estero, ma nemmeno si incrementano i valori di quelli detenuti. La situazione però sembra essere diversa in presenza di spese di ristrutturazione, che sono ovviamente straordinarie e incrementative del valore del bene, oltre ad avere importi elevati che forse in via precauzionale è meglio monitorare. Per quanto concerne i pagamenti del mutuo o l'incasso dei canoni è appena il caso di evidenziare, ovviamente, che la non compilazione del quadro RW riguarda solo i trasferimenti afferenti il conto interessato, ma non ulteriori movimentazioni. In sostanza, se il mutuo è pagato prelevando dal conto estero (o i canoni sono incassati sullo stesso), nessuna segnalazione deve essere effettuata. Ma se dall'Italia si inviano soldi al conto estero affinché si paghi il mutuo (o viceversa, dal conto estero, dopo aver introitato i canoni, si riportano i contanti in Italia), è evidente che al ricorrere delle condizioni normative (superamento della soglia di 10 mila euro) scatta l'obbligo del monitoraggio fiscale.

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