Sul fronte della tracciabilità dei flussi, la circolare n. 45 del 2010 ha precisato che il contribuente ha l'obbligo di segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio, come nel caso del bonifico inviato dal padre al proprio figlio all'estero. Sul punto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che l'adempimento nel quadro RW deve essere effettuato dal figlio nella propria dichiarazione dei redditi, essendo egli tenuto a monitorare non solo la consistenza dell'investimento, ma anche i relativi trasferimenti (pur se effettuati dai genitori) dei quali è stato beneficiario, precisando inoltre che nessun obbligo dichiarativo ricorre in capo al genitore. In merito, è opportuno evitare facili conclusioni, dovendo tener conto delle altre puntualizzazioni che derivano non solo dalla norma ma anche dalla stessa circolare n. 45 del 2010. In primo luogo, è utile ricordare che l'adempimento in dichiarazione, a stretto rigore normativo, deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti residenti. In secondo luogo, appare fondamentale l'ulteriore precisazione del citato documento di prassi secondo cui in presenza di conti cointestati ogni soggetto che ne ha la piena disponibilità è tenuto al monitoraggio in riferimento al valore assoluto del conto stesso. In sostanza, rispetto all'assunto dell'Agenzia delle entrate:
– se il figlio è un non residente, non deve compilare il quadro RW;
– se il genitore ha la disponibilità dell'investimento all'estero, deve compilare il quadro RW.
Sempre in ordine ai trasferimenti, la circolare n. 45 del 2010 precisa che non devono essere segnalati gli eventuali introiti da terzi di proventi afferenti gli investimenti (si pensi ad esempio ai canoni di locazione), così come non si deve procedere al monitoraggio circa i pagamenti delle spese correnti e di altri oneri, quali il mutuo. Al riguardo, deve anzitutto sottolinearsi il problema delle spese di ristrutturazione. Nel citato documento di prassi, in riferimento alle spese «correnti», che potrebbero essere riferite alle spese ordinarie, si ritiene di non dover procedere al monitoraggio fiscale in quanto non solo non si generano investimenti all'estero, ma nemmeno si incrementano i valori di quelli detenuti. La situazione però sembra essere diversa in presenza di spese di ristrutturazione, che sono ovviamente straordinarie e incrementative del valore del bene, oltre ad avere importi elevati che forse in via precauzionale è meglio monitorare. Per quanto concerne i pagamenti del mutuo o l'incasso dei canoni è appena il caso di evidenziare, ovviamente, che la non compilazione del quadro RW riguarda solo i trasferimenti afferenti il conto interessato, ma non ulteriori movimentazioni. In sostanza, se il mutuo è pagato prelevando dal conto estero (o i canoni sono incassati sullo stesso), nessuna segnalazione deve essere effettuata. Ma se dall'Italia si inviano soldi al conto estero affinché si paghi il mutuo (o viceversa, dal conto estero, dopo aver introitato i canoni, si riportano i contanti in Italia), è evidente che al ricorrere delle condizioni normative (superamento della soglia di 10 mila euro) scatta l'obbligo del monitoraggio fiscale.
