Ciò in quanto la disposizione prevista nel regolamento del comune di Verona, che implica un limite alla libertà di iniziativa economica privata giustificata dalla esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico al decoro delle facciate degli edifici, è da considerarsi di stretta interpretazione. Peraltro, la Sezione ha precisato di essersi già pronunciata sull'illegittimità dell'imposizione di un divieto di installazione di impianto pubblicitario a tempo indeterminato non supportato da ragioni di interesse pubblico (dec. 3265/2006) e che tale illegittimità va ribadita, a maggior ragione per insegna insistente su area privata, considerando che l'art. 3 del decreto legislativo 507/1993 prevede che i comuni, nel disciplinare con proprio regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità, devono stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie esclusivamente in relazione ad esigenze di pubblico interesse. A tale proposito, precisa il Collegio, lo stesso obbligo di autorizzazione per le insegne pubblicitarie è riferito alla necessità da parte del Comune di salvaguardare esigenze di pubblico interesse quali il decoro urbano.
