«La costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata»: è questa la principale novità prevista dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a energia rinnovabile. Il provvedimento, contenuto in un decreto dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Le linee, secondo il dicastero, servono per assicurare uno svolgimento unico del procedimento di autorizzazione degli impianti, «fornendo alle regioni elementi importanti per la loro azione amministrativa». Altro problema è il coordinamento tra piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e paesaggistici, per cui lo stato ha deciso di fissare i suoi paletti. Nel procedimento unico disegnato dalle linee guida finiscono 18 atti: l'autorizzazione ambientale integrata, l'autorizzazione paesaggistica, la valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, il nulla osta dell'ente di gestione dell'area protetta, il permesso di costruire, il parere di conformità alla normativa anti-incendi, il nulla osta delle forze armate, il nulla osta idrogeologico, il nulla osta sismico, il nulla osta per la sicurezza del volo, il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico, l'autorizzazione al taglio degli alberi, la verifica dei limiti alle emissioni sonore, il nulla osta delle comunicazioni (oggi Mse, ndr), l'autorizzazione all'uso delle strade, l'autorizzazione agli scarichi e il nulla osta minerario.
Luigi Chiarello