La riserva della selezione destinata, infatti, solo agli istituti universitari, e non a tutti gli altri operatori «particolarmente dei liberi professioni operanti nel settore», ha sollevato le ire dell'ordine degli architetti lombardi che aveva chiesto l'annullamento dell'avviso della selezione anche per «il prospettato conflitto di interessi tra appartenenti alla medesima categoria rappresentata».
Tutte motivazioni però respinte al mittente già in primo grado, ma non sufficienti per gli architetti che hanno deciso di presentarsi davanti ai giudici di Palazzo Spada. Questi in sostanza ribadiscono la decisione già presa dal Tar della Lombardia che aveva sancito come «il diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere a una particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni consentendo, invece, alle amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa allo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, di stipulare un accordo a titolo oneroso con altra amministrazione pubblica, cui affidare il servizio.
Gli appellanti, poi avevano fatto leva su una sentenza precedente (23 dicembre 2009 in C-305/08) con la quale si era affermato «che i servizi offerti alle amministrazioni aggiudicatrici da organismi che non agiscono in base a un preminente fine di lucro debbono considerarsi come appalti pubblici soggetti alle regole della trasparenza e della parità di trattamento». Anche questo secondo il Consiglio di stato non è corretto perché nella giurisprudenza comunitaria è riconosciuta la possibilità che le amministrazioni pubbliche, «ferma la loro legittimazione a concorrere alla pari delle imprese private nelle pubbliche gare, concludano accordi diretti per il perseguimento di fini di interesse pubblico».
