
La vicenda vedeva ricorrere un istituto di credito contro un avviso di accertamento di violazione e irrogazione di sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative sui telefoni cellulari in abbonamento, pari a 5,16 euro per le utenze residenziali e a 12,91 euro mensili per le utenze business. Gli importi erano stati versati tardivamente dalla banca e l'ufficio di Reggio Emilia aveva applicato le sanzioni previste dall'articolo 13, comma 2 del dlgs n. 471/1997, pari al 30% del tributo versato in ritardo.
Nel difendersi, la banca rilevava che soggetto passivo della tassa non sarebbe l'utente finale del servizio radiomobile, bensì l'operatore telefonico. Inoltre, veniva sollevata la presunta abrogazione nel 2003 dell'articolo 21 del dpr n. 641/1972, già tematica centrale della mole dei ricorsi presentati dai comuni del Nordest e prevalentemente accolti dalle Ctp, come documentato da ItaliaOggi di ieri.
Secondo i giudici reggiani, che si discostano quindi dall'orientamento giurisprudenziale dominante, l'articolo 21 della tariffa «non è stato abrogato, né esplicitamente, né implicitamente», ma continua ad applicarsi. Tuttavia, la Ctp evidenzia che debitore della concessione governativa è l'utente finale (viceversa, «non avrebbe senso la previsione di cui alla nota 3 dell'articolo 21 che prevede un'esenzione per una certa tipologia di invalidi», si legge nella sentenza) e che il termine per il pagamento corrisponde all'ultimo giorno del bimestre per il quale il canone di abbonamento viene corrisposto in via anticipata.
Pertanto, è legittimo l'atto emesso dall'Ufficio che irroga le sanzioni del 30% sugli importi pagati oltre il termine. Il ricorso viene quindi respinto e la banca soccombente condannata anche alle spese processuali.