
Questo il parere reso dall'avvocato generale della corte di giustizia Ue nelle conclusioni depositate il 7/9/2010 nel procedimento C-270/09. Le questioni sono state sollevate dai giudici del Regno Unito nell'ambito di una controversia tra l'amministrazione finanziaria e una società che esercita, attraverso un sistema contrattuale articolato, un'attività di vendita di diritti di godimento a tempo ripartito su immobili situati in diversi stati membri. In sintesi, la società ha fondato un'associazione il cui oggetto è di garantire ai propri membri i diritti di prenotazione di alloggi per vacanze e altri vantaggi accessori per periodi specifici ogni anno. All'associazione si aderisce senza oneri d'ingresso, ma conferendo diritti di godimento immobiliare posseduti o acquisti presso la società stessa. Il valore dei diritti è espresso da un numero di «punti», determinato in funzione della località, della stagione, del livello e del tipo di alloggio. I membri dell'associazione possono convertire i punti occupando alloggi di loro scelta in periodi di loro scelta. In merito alle questioni controverse, l'avvocato ritiene in primo luogo che le prestazioni rese dalla società siano qualificabili come servizi relativi a un bene immobile. Quanto al luogo della prestazione, occorre distinguere. Il luogo dei servizi consistenti nell'agevolare lo scambio di diritti di godimento su immobili è quello in cui è situato l'immobile sul quale il cliente possiede il diritto. Il luogo del servizio di vendita dei punti-diritti va invece individuato negli stati membri nei quali la società, nel momento dell'acquisizione dei punti-diritti da parte del cliente, possiede gli immobili; l'Iva va pagata proporzionalmente alla rispettiva quota di immobili in ciascun stato membro interessato. Questo servizio, infine, va qualificato come affitto di beni immobili e può pertanto rientrare nella previsione di esenzione.