È quanto ha messo nero su bianco il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel testo di un parere (il n. 4958/2010) con il quale è stata fatta chiarezza in tema di accertamento plurimo della violazione per l'irregolare tenuta dei libri obbligatori sul lavoro per i sostituti d'imposta, posto che sia la normativa fiscale (articolo 9 del decreto legislativo n. 471/97) che il Testo unico del 1965 prevedono in questi casi due distinte sanzioni.
La sanzione fiscale. La disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 471/97 si applica a chi, nel corso di accessi eseguiti da funzionari dell'Agenzia entrate o della Guardia di finanza, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere (ovvero sottrae all'ispezione) i documenti contabili obbligatori e prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa che va da 1.032,91 a 7.746,85 euro.
La sanzione giuslavoristica. L'articolo 195 del dpr n. 1124/1965, invece, come modificato dall'articolo 1, comma 1178 della legge n. 296/2006 (la finanziaria del 2007), sanziona l'omessa istituzione ed esibizione dei libri obbligatori sul lavoro, invece, con una ammenda che va da 4 mila a 12 mila euro.
Il parere. Pertanto, precisa il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, concorrendo due normative, occorrerà evitare che «la sanzione inflitta diventi eccessivamente onerosa». A tal fine, si dovrà fare riferimento al cosiddetto principio di specialità previsto dall'articolo 9 della legge n.689/1981, secondo cui «quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la sanzione speciale». A questo principio, si legge, è ricondotto quello dell'assorbimento, in base al quale lo stesso fatto, previsto da norme diverse, deve essere sanzionato solo da quella fattispecie che esprima il maggiore disvalore sociale. Senza comunque dimenticare che non si può sanzionare un'unica violazione con distinte ammende (cd principio del ne bis ne idem).
Nel caso in esame, infatti, appare evidente che l'illecito contestato dagli ispettori del lavoro e da quelli dell'Agenzia delle entrate è lo stesso. Anche se, a prima vista, le norme violate possono sembrare a tutela di interessi differenti, vale a dire il corretto adempimento degli obblighi assunti quale datore di lavoro da una parte e quelli assunti in qualità di sostituto d'imposta dall'altra, di fatto tutelano lo stesso bene, cioè l'interesse degli organi di vigilanza affinché siano osservate le disposizioni poste a tutela del lavoratore attraverso la verifica del regolare assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali. In conclusione, afferma il parere, l'irrogazione della sanzione prevista dal T.u. sul lavoro, in materia di irregolare tenuta libri obbligatori possa «assorbire» la sanzione prevista dall'articolo 9 del dlgs n. 471/97 per la violazione dei medesimi obblighi di tenuta e conservazione.
