
Gli adeguamenti in materia brevettuale. In primo luogo viene introdotta una nuova sezione relativa alle invenzioni biotecnologiche. Necessità, questa, molto sentita in un momento in cui il settore delle biotecnologie in Italia raggiunge quota 6,8 miliardi di euro di fatturato e con 319 aziende si candida a volano della ripresa economica italiana post crisi 2009. Non solo. Il dlgs assicura anche maggior protezione a chi brevetta: uniformandosi al testo rivisto della Convenzione sul brevetto europeo (Cbe), viene espressamente previsto che, al fine di valutare l'ambito di protezione del brevetto, occorre tenere in considerazione non solo gli elementi delle rivendicazioni, ma anche gli elementi ad essi equivalenti. Inoltre, viene concessa al titolare di un brevetto la possibilità di riformulare le rivendicazioni anche durante il giudizio di nullità (art. 79 Codice della proprietà industriale). Questa prassi, da sempre adottata in molti paesi europei come la Germania, permette al titolare di un brevetto di difendersi da eventuali anteriorità non emerse in fase d'esame; sicché se l'esaminatore non ha fatto un buon lavoro, il titolare del brevetto non vedrà sfumare i propri investimenti, ma potrà sempre precisarne l'ambito di protezione, con ciò mantenendo tutela su quanto legittimamente rivendicabile.
Limitazioni. Sempre dall'adeguamento alla normativa comunitaria discende anche la modifica dell'art. 56 del Codice della proprietà industriale, che chiarisce così gli effetti delle istanze di limitazione fatte a livello di brevetto europeo sul brevetto italiano. Se un titolare decide quindi di limitare il brevetto europeo, anche la corrispondente parte italiana risulta limitata e si deve quindi procedere a depositare la relativa traduzione modificata.
Modifiche alla disciplina dell'equo premio. Questo viene riconosciuto non solo in caso di concessione del brevetto, ma anche in caso di utilizzo da parte dell'azienda dell'invenzione in regime di segretezza. In altre parole, se prima l'inventore aveva diritto a un compenso solo se l'azienda richiedeva ed otteneva il brevetto, ora tale diritto spetta anche se l'azienda decide di non brevettare, ma ottiene un vantaggio dallo sfruttamento dell'invenzione in regime di segretezza.
Iter. Si prevede un esame accelerato delle domande di brevetto (art. 64, comma 2 del Codice della proprietà industriale). Un passo avanti, se non fosse che tale possibilità viene lasciata soltanto su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata a decidere se deve riconoscere un equo premio all'inventore.
Invenzioni universitarie. Al decreto di revisione del Codice di proprietà industriale, manca un pezzo. Il testo redatto dalla X commissione attività produttive, commercio e turismo e poi approdato alla discussione del Parlamento prevedeva anche la riforma della disciplina delle invenzioni universitarie (art. 65 Codice della proprietà industriale). A differenza degli altri dipendenti d'azienda, i ricercatori delle università e degli enti di ricerca pubblici hanno diritto a depositarsi i brevetti autonomamente, fatto salvo il diritto dell'università di beneficiare di eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso. Questa norma, su cui più volte si sono sollevati dubbi di legittimità costituzionale perché prevede una differenza di trattamento tra dipendenti d'aziende private e pubbliche, nell'intenzione della X Commissione doveva essere riformata per adeguarla ad un trattamento «alla tedesca», con l'invenzione che viene lasciata al ricercatore se il datore di lavoro (l'ente di ricerca) non intende brevettarla a proprio nome. Il decreto oggi pubblicato non tiene più traccia di questa riforma. Si aprono così nuovi scenari di discussione circa la legittimità costituzionale dell'attuale novella che probabilmente costringeranno il governo a un'ennesima revisione del codice.