La presunzione sulle persone fisiche. L'elenco degli stati o territori a fiscalità privilegiata contenuto nel decreto ministeriale del 4/5/999 riguarda la fiscalità delle persone fisiche nel senso che lo spostamento della residenza dall'Italia ad uno di questi Stati, fa sì che, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 del Tuir, scatti la presunzione di residenza nel territorio nazionale. In questa ipotesi è dunque il contribuente a dovere provare quali sono gli elementi di fatto che, invece, sostengono la residenza estera e dunque l'effettività del trasferimento. Sul punto, va osservato come anche con recenti provvedimenti normativi quali il decreto legge n. 112 del 2008 si sia dato un indirizzo finalizzato a controlli più efficaci al fine di verificare l'effettività del trasferimento all'estero della residenza con la conseguente soggettività passiva ai fini Irpef sui redditi ovunque prodotti. Gli Stati più sensibili a questi fini sono da considerare la Svizzera ed il Principato di Monaco nel senso che l'«emigrazione» per motivi fiscali è solitamente avvenuta verso questi due Stati.
Le norme sui costi black list. Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 è invece stato emanato per disciplinare e riempire di contenuto la disposizione tipicamente riferita alla formazione del reddito di impresa in virtù della quale sono indeducibili i componenti negativi derivanti dalle operazioni intercorse tra soggetti residenti e soggetti che sono situati in uno Stato od in un territorio a fiscalità privilegiata. A differenza del decreto black list persone fisiche, il provvedimento è suddiviso in due distinte fattispecie. La prima riferita alla totalità del territorio compreso nel decreto (ad esempio Gibilterra) mentre la seconda è riferita a particolari situazioni esistenti in un altro territorio. Ad esempio, saranno indeducibili i componenti negativi che interessano una impresa italiano laddove il rapporto commerciale venga intrattenuto con un soggetto svizzero ma a condizione che quest'0ultimo sia una società non soggetta alle imposte cantonali e municipali come ad esempio le società holding, ausiliarie e di domicilio. Nelle diverse ipotesi in cui il rapporto commerciale intercorre con un altro soggetto diverso da quello menzionato ma situato nel territorio svizzero nessun problema verrà a crearsi in termini di deducibilità del relativo componente negativo. La norma in questione consente al contribuente di fornire la prova contraria riferita.
Le norme sulle Cfc. Ulteriore tassello dei decreti cosiddetti black list è quello relativo alla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir in materia di Cfc. In questa ipotesi, regolata dal decreto del 21/11/2001 rientrano anche situazioni nelle quali il soggetto non residente è comunitario ma, anche in questo caso, limitatamente ad alcune fattispecie. L'ipotesi è quella della società lussemburghese holding del '29.
L'intreccio con il decreto incentivi. Il dl 40/10 ha introdotto un obbligo di comunicazione di tutte le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio in uno degli stati indicati nei diversi decreti che regolano le black list. Il provvedimento delle Entrate del 28 maggio scorso ha approvato il relativo modello di comunicazione per il quale, peraltro, si è in attesa di una proroga relativa alla scadenza del primo invio. La problematica di maggiore rilievo appare quella di coordinamento dei nuovi obblighi con il contenuto dei decreti black list nel senso che si tratta di comprendere con precisione se il riferimento, ai fini dell'applicazione del decreto legge n. 40 debba essere effettuato, sempre e comunque, allo Stato richiamato in uno qualunque dei predetti decreti indipendentemente dalla tipologia di soggetto non residente. È anche vero che la disposizione normativa di riferimento è dedicata agli operatori economici il che potrebbe far propendere per una lettura che privilegi, a fronte della ricorrenza dello stesso Stato in due decreti, per una indicazione destinata unicamente al soggetto che nell'altro Stato svolge una attività economica il che escluderebbe alcune situazioni che sono regolamentate esclusivamente, ad esempio, nel decreto in materia di black list persone fisiche come nel caso della Svizzera. Il problema sta dunque nella valorizzazione del territorio in sé in quanto richiamato ovvero di un particolare operatore economico situato in quel territorio.
