La riforma della vigilanza
Il protocollo ha radici lontane. La previsione originaria, infatti, risale alla riforma delle ispezioni (il dlgs n. 124/2004) che, tra l'altro, ha revisionato le funzioni ispettive in materia di previdenza e di lavoro, spostando l'obiettivo del controllo dal campo meramente formale a quello sostanziale. Uno dei propositi più interessati che si poneva la riforma era quello di evitare la duplicazione degli interventi ispettivi, stabilendo a tal fine che ciascuna amministrazione provvedesse a comunicare alle altre, tramite strumenti telematici, i nominativi dei datori di lavoro sottoposti ad ispezione.
Non solo. Stabiliva altresì che, proprio per consentire più facilmente questo scambio di informazioni, il ministero del lavoro provvedesse alla realizzazione di una banca dati delle aziende ispezionate.
A tanto provvede il protocollo siglato ieri. E prevede di più. Perché, nel frattempo, altre disposizioni normative sono arrivate (come la manovra estiva dello scorso anno, la Finanziaria del 2010 e la recente manovra finanziaria) che hanno affermato e ribadito che le attività di vigilanza sono rese più efficaci se c'è coordinamento fra gli enti preposti al controllo e quando gli ispettori possono disporre di banche dati con le informazioni di supporto.
Le informazioni accomunate
Il protocollo, come accennato, è stato sottoscritto da ministero del lavoro (che ha competenza sui rapporti di lavoro), Inps (che cura la previdenza), Inail (che cura l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e l'agenzia delle entrate (che ha funzioni sui tributi, quindi con maggiore competenza sull'evasione reddituale e fiscale); individua le tipologie di informazioni oggetto di interscambio. Nel dettaglio il ministero del lavoro mette a disposizione una banca dati con informazioni specifiche e anagrafiche delle comunicazioni obbligatorie (Co) sui rapporti di lavoro, i dati georeferenziati dei datori di lavoro, il calendario delle ispezioni, i verbali ispettivi e i dati degli illeciti penali; l'Inail i dati anagrafici e classificativi delle aziende, i verbali ispettivi, il calendario delle ispezioni, i dati delle richieste Durc e le denunce di nuovo lavoro temporaneo; l'Inps i dati anagrafici delle aziende e dei datori di lavoro attivi, i verbali delle ispezioni avvenute o in corso, i cassetti previdenziali, il calendario delle ispezioni, i nominativi dei lavoratori in godimento di trattamenti di sostegno al reddito (disoccupazione, cig, cigs, contratti solidarietà, indennità mobilità ecc.) e i datori di lavoro beneficiari di intervento di cassa integrazione, mobilità o altri ammortizzatori sociali; l'Agenzia delle entrate, infine, i dati anagrafici e dichiarativi, i verbali ispettivi, i dati di interesse emersi in sede di accertamento.
Indicatori di rischio irregolarità
Nel futuro, dunque, una vigilanza più efficiente ed efficace: a tanto mira il protocollo che vede, tra i benefici conseguibili sul campo, il monitoraggio costante delle aziende sottoposto a controllo; l'aumento della possibilità di accesso ai dati aziendali per pianificare le azioni di vigilanza mirate con riferimento ad obiettivi realizzabili e misurabili; e, soprattutto, la valutazione dei fenomeni discorsivi basati su indicatori di rischio di irregolarità. Un dato, quest'ultimo, che potrebbe alludere alla creazione di appositi «indici» per l'individuazione delle aziende a maggiore rischio evasione e, quindi, da sottoporre (prima) ad ispezione.
