Le novità. A decorrere dal 3 agosto, dunque, il datore di lavoro contribuente può inserire anche il valore corrispondente alle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore nell'importo del debito oggetto di dilazione. Tale facoltà non produce effetto sulla permanenza dell'obbligo, da parte dell'Istituto, di provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa. Né è più previsto l'obbligo del versamento di 1/12 del debito. Tale ultima modifica, si legge nella circolare, oltre a favorire l'accesso alla rateazione dei debiti contributivi da parte del soggetto che si trovi in temporanea difficoltà finanziaria, ha la finalità, unitamente alla precedente, di favorire lo snellimento delle procedure di definizione dell'attività istruttoria che consentiranno l'adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione e il rilascio di un unico piano di ammortamento (definitivo) in tempo reale.
Fase amministrativa. A seguito delle modifiche, il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, deve presentare un'istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro. Inoltre, per particolari specifici casi, il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia, può concedere con decreto il pagamento fino a 60 mensilità.
Crediti iscritti a ruolo. Con riferimento ai crediti iscritti ruolo attualmente è previsto che il contribuente possa rateizzare: presso l'Inps in 60 rate, a decorrere dall'11/2002, e presso Equitalia in 72 rate, a decorrere dal 1° marzo 2008. In relazione a ciò, analogamente a quanto già effettuato dagli altri Enti impositori, ed in una logica di semplificazione dell'attuale sistema, a decorrere dal 3 agosto, i contribuenti che intendano regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a partite a debito iscritte a ruolo dovranno inoltrare la relativa domanda esclusivamente all'Agente della Riscossione che dovrà valutarne le condizioni per l'eventuale accoglimento.
Dalla medesima data viene ridefinito il quadro delle modalità di accesso al pagamento dilazionato dei crediti contributivi riservando all'Istituto soltanto la gestione dei crediti in fase amministrativa.
Domande precedenti. Le modifiche, come già detto, riguardano le domande presentate dal 3 agosto in poi. La definizione delle domande presentate anteriormente a tale data avverrà secondo le precedenti disposizioni.
