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Concorsi pubblici, stop al sindacato

del 04/08/2010
di: di Domenico Morosini
Concorsi pubblici, stop al sindacato
Off limits per le sigle sindacali presentare ricorsi sui concorsi indetti dal ministero. Non è riconosciuta loro la legittimazione ad agire in giudizio per tutelare gli iscritti da un concorso che leda carriera e aspettative economiche.

È questa la pronuncia del consiglio di stato che con la decisione del 4600 del 16 luglio scorso ha accolto il ricorso del ministero delle finanze, capovolgendo la decisione del tribunale amministrativo che, al contrario aveva accolto il ricorso di Dirstat finanze.

La decisione. I giudici di Palazzo Spada fanno leva su un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in giudizio allorché facciano valere interessi propri della categoria che rappresentano. Per il consiglio di stato invece non è ravvisabile una legittimazione a ricorrere da parte di un'associazione per la salvaguardia di interessi propri di una parte sola degli iscritti dove non ci sia una omogeneità di posizioni soggettive.

Per i giudici non si comprende l'interesse collettivo generale di cui l'organizzazione si intende fare portatrice potendo sussistere per lo stesso consiglio di stato, contrasti anche potenziali tra gli associati. «La posizione di Dirpubblica», scrivono dunque i giudici, «non è idonea a superare il dato oggettivo costituito dalla impossibilità di riferire l'interesse dedotto in giudizio alla totalità dei suoi iscritti e ciò non può non incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato».

La vicenda. Il Tar Lazio – Roma n. 3403/2006 con sentenza 340/2006 aveva accolto il ricorso proposto dalla Federazione Dirpubblica per l'annullamento del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005 e del decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2005 nonché degli atti successivi dello speciale corso-concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti (i primi 10 classificati) e funzionari (gli ulteriori 25 dell'unica graduatoria).

Il Consiglio di stato ha dunque depositato il 16/07/2010 la sentenza già emessa in camera di consiglio lo stesso giorno del 12/05/2010 con la quale è stato accolto il ricorso di parte pubblica e degli altri controinteressati condannando Dirpubblica al pagamento complessivo di 6 mila euro di spese processuali. Il Tar in primo grado aveva invece condannato il ministero dell'economia alle spese per 4 mila euro.

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