Un contribuente aveva ricevuto dalla regione un incentivo per l'acquisto dell'abitazione principale, consistente nell'abbattimento della quota interessi relativa a ogni rata del mutuo. In seguito, avendo verificato l'assenza dei requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione, la regione aveva chiesto la restituzione del contributo. Pertanto, il contribuente, attraverso il Caf, ha chiesto all'amministrazione finanziaria se per la quota parte degli interessi a suo tempo non detratta (poiché coperta dal contributo regionale) poteva usufruire della detrazione del 19% nel periodo d'imposta in cui ha restituito all'ente pubblico il bonus non spettante.
Le Entrate, in prima battuta, ricordano la previsione di cui all'articolo 15 del Tuir, che al comma 1, lettera b) prevede la detrazione dall'Irpef lorda pari al 19% degli interessi passivi sui mutui per l'abitazione principale.
Nel caso in esame, osserva l'Agenzia, le somme restituite dal contribuente alla regione rappresentano gli interessi passivi del mutuo inizialmente non pagati (poiché coperti dal finanziamento pubblico) e quindi non detratti. Venendo meno l'apporto regionale, tuttavia, il contribuente si trova a sostenere l'onere per gli interessi relativi al mutuo per la prima casa e quindi ha diritto alla detrazione, da far valere in sede di compilazione del modello Unico-PF o del modello 730. Il beneficio fiscale va fruito nel corso dell'anno in cui avviene la restituzione delle somme, sempre tenendo conto del limite massimo su cui calcolare la detrazione, fissato dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir a quota 4 mila euro.
