Anche per quel che concerne il sistema di controlli nei confronti dei subappalti la Corte dei conti sottolinea l'esigenza di una «piena e corretta attuazione alla previsione, soprattutto, ove passasse la norma che consentisse un più ampio ricorso alle opere segretate». Una censura netta arriva dalla Corte per quel che attiene alle cosiddette «white list» (elenco di fornitori delle imprese subappaltatrici); in questo caso il documento di osservazioni depositato in audizione non usa mezzi termini affermando che si tratta di un «palese capovolgimento del principio per cui i controlli antimafia devono specificare i mafiosi ed i soggetti a rischio e non quelli immuni da tale vizio». I magistrati contabili notano anche che le modalità previste dall'articolo 5 «possono apparire in contraddizione con i principi comunitari della concorrenza». Più in generale, poi, si sottolinea come «la situazione virtuosa non è uno status consolidato, ma è collegata all'assenza di informazioni negative sul conto del soggetto interessato». La proposta della Corte è comunque quella di affiancare alle ipotesi di rischio di inquinamento mafioso, quelle relative ad altri fattispecie criminali (ad esempio i reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio). Viene poi apprezzata l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BNDCP) presso l'Autorità di vigilanza, ritenuta «condivisibile», anche se si esprimono dubbi sull'affermazione contenuta nella relazione tecnica, secondo la quale non ci sarebbero costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quel che riguarda poi la qualificazione on line delle imprese ci costruzioni (con i relativi controlli svolti dalle stazioni appaltanti e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) la Corte raccomanda che essa sia «accompagnata da particolari cautele e mirati controlli, perché i sistemi telematici possono essere esposti ad azioni volte all'elusione e alla manipolazione».
