Il Collegio supremo raggiunge la decisione dopo aver esaminato le disposizioni contenute nel dpr n. 139/1998, concernente il regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disposizione normativa, ai fini del riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, dice che «il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, e utilizzato (lettera b) quale abitazione, da uno dei soggetti su elencati».
I giudici del Palazzaccio aggiungono che la norma ha carattere innovativo e non interpretativo, e trova quindi applicazione per gli anni successivi alla sua entrata in vigore. Un discorso a parte per l'agevolazione Ici dei terreni utilizzati dall'agricoltore in pensione a cui, invece la normativa assegna necessariamente il possesso di competenze professionali adeguate in possesso solo dell'imprenditore agricolo professionale: la figura dell'imprenditore agricolo professionale (Iap) così come disegnata dall'articolo 1 del dlgs n. 99/2004 e aggiornata con il dlgs n. 101/2005, prevede che l'imprenditore agricolo professionale sia quello è in possesso di competenze professionali adeguate, dovendo dedicare all'attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e ricavandone almeno la metà del reddito complessivo. Secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del dlgs n. 446/97, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia. Questa ultima disposizione normativa offre automaticamente la prova dei due primi requisiti, posto che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente attività legata all'agricoltura a titolo principale. Il terzo requisito, così come stabilito dalla cassazione tributaria nella sentenza n. 15516/10, deve essere autonomamente provato, perché può accadere che l'agricoltore non conduca direttamente il fondo per cui chiede l'agevolazione. Con la conseguenza che, l'agricoltore in pensione, sui terreni coltivati, non potrà godere di agevolazione dall'Ici.