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Pensione in salvo per i co.co.co.

del 27/07/2010
di: di Daniele Cirioli
Pensione in salvo per i co.co.co.
Pensione salva se il committente fa il furbo e non versa i contributi all'Inps. Anche i co.co.co. o gli associati in partecipazione o i lavoratori autonomi occasionali (ma non i professionisti senza cassa) possono richiedere il riscatto dei periodi contributivi prescritti, per i quali il committente non abbia versato i contributi ricavandone una rendita vitalizia, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Lo spiega la circolare n. 101/2010.

Sanabili le omissioni contributive. L'articolo 13 prevede che, in caso di omesso versamento dei contributi per i quali sia già maturata la prescrizione (in genere dopo dieci anni), il lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro che non possa o non voglia provvedere al versamento, può autonomamente chiedere all'Inps la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale tutela, dunque, ha la finalità di sanare (nei confronti dei lavoratori) un'omissione contributiva da parte del soggetto tenuto per legge al pagamento (datore di lavoro).

I lavoratori tutelati. Originariamente, la tutela era prevista solo a favore dei lavoratori dipendenti. Successivamente, la corte costituzionale (sentenza n. 18/1995) ha ritenuto che la disciplina, essendo priva di riferimenti restrittivi che imponessero di limitare il beneficio ai lavoratori subordinati, fosse idonea a realizzare una tutela più ampia, suscettibile di estendersi ai familiari del titolare artigiano, abitualmente e prevalentemente impiegati nell'azienda. L'Inps, conformandosi a tale orientamento, ha ammesso alla tutela i collaboratori di imprese artigiane o commerciali, nonché i componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare.

L'estensione ai co.co.co. Con la circolare di ieri, l'Inps estende la tutela agli iscritti alla gestione separata. In particolare, ritiene che la facoltà sia estensibile a tutti coloro che sono soggetti alla gestione separata, ma non siano obbligati al pagamento diretto dei contributi, essendo la propria quota trattenuta dal committente (o dall'associante) e da questi versata all'Inps. Tale situazione, spiega la circolare, si verifica non solo per le attività di co.co.co. (comprese mini co.co.co. e lavoro a progetto), ma anche per tutte le altre attività soggette alla gestione separata per le quali l'obbligo di versamento della contribuzione sia a carico del committente o associante. Viceversa, secondo l'Inps la tutela non può essere concessa ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti senza cassa.

Presupposti e modalità operative. La nuova tutela è applicabile ai soli periodi successivi alla data di inizio dell'obbligo contributivo alla gestione separata: 30 giugno 1996 per i soggetti già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme.

Il soggetto legittimato è il datore di lavoro, che nel caso della gestione separata è da intendersi come committente/associante. Solo qualora questi non voglia o non possa esercitare la facoltà, può sostituirsi il prestatore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno. Qualora il periodo risulti già coperto da contributi a qualsiasi titolo, la domanda di riscatto non può essere presentata.

L'accoglimento delle domande, spiega l'Inps, è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza l'esistenza e il tipo del rapporto di lavoro. Per esempio, la prova può essere fornita mediante produzione di contratto di lavoro, buste paga, ricevute degli emolumenti, estratti dei libri paga e matricola, dichiarazioni dei redditi, verbali assembleari, visure camerali storiche da cui emerga la nomina alla cariche medesime. Possono essere considerate idonee anche dichiarazioni rese ora per allora solo nell'ipotesi in cui siano rilasciate da pubbliche amministrazioni, sottoscritte dai loro funzionari responsabili e basate su atti d'ufficio. Inoltre, è possibile anche la prova testimoniale. Per quanto attiene alla modulistica, alla determinazione degli oneri, alle modalità e termini di pagamento, valgono le stesse regole dei lavoratori dipendenti.

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