
Fattura elettronica. Considerato che la fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e a essere più competitive, la direttiva si prefigge di rimuovere gli attuali ostacoli alla procedura, equiparando i documenti cartacei e quelli elettronici. In questa prospettiva, la direttiva stabilisce che il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario e che l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, cartacea o elettronica che sia, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura secondo modalità stabilite da ogni soggetto passivo. A tal fine, si potranno prevedere, per esempio, controlli di gestione «che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi», oppure si potrà fare ricorso ai metodi attuali quali la firma elettronica avanzata o la trasmissione elettronica di dati (Edi). Gli stati membri potranno stabilire condizioni specifiche per l'emissione elettronica delle fatture soltanto per quelle provenienti da un paese con il quale non esiste alcuno strumento di reciproca assistenza similare alla direttiva 2010/24/Ue e al regolamento n. 1798/2003.
Fattura semplificata. Gli stati membri dovranno consentire ai contribuenti di emettere una fattura semplificata quando l'importo non supera 100 euro, nonché quando il documento modifica una fattura iniziale (per esempio, la nota di accredito). Non sarà però possibile emettere la fattura semplificata nelle vendite cosiddette «a distanza» e nelle cessioni intracomunitarie, nonché quando l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello stato membro in cui è dovuta l'imposta. La fattura in versione «light» dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) la data di emissione
b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua l'operazione
c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi
d) l'importo dell'Iva o i dati che permettono di calcolarla
e) nel caso di documenti modificativi, il riferimento specifico e univoco alla fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Regime «per cassa». Al fine di aiutare le piccole imprese che hanno difficoltà a versare l'Iva all'erario prima di avere ricevuto il pagamento della fornitura dai loro clienti, viene data facoltà agli stati membri di introdurre un regime di contabilizzazione dell'imposta secondo il criterio di cassa. La soglia di fatturato annuo per l'accesso al regime sarà al massimo di 500 mila euro; tuttavia, previa consultazione del comitato Iva, gli stati membri potranno elevare il limite fino a 2 milioni. Diversamente dal meccanismo attualmente previsto, in Italia, dall'art. 7 del dl 185/2008, i soggetti che decideranno di avvalersi di questo regime dovranno adottare il criterio di cassa non soltanto per la contabilizzazione dell'Iva relativa alle operazioni attive, ma anche per la detrazione dell'Iva sugli acquisti: in pratica, l'imposta dovuta sarà contabilizzata al momento dell'incasso del corrispettivo, mentre quella in detrazione sarà contabilizzata al momento del pagamento ai fornitori. I contribuenti che si avvalgono del regime dovranno specificare sulla fattura l'indicazione «contabilità di cassa», in modo da rendere noto alle controparti il differimento dell'esigibilità dell'imposta al momento del pagamento, ai fini dell'esercizio della detrazione.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni. La direttiva impone agli stati membri di adottare le relative disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2012, al fine di renderle applicabili dal 1° gennaio successivo.