La plusvalenza che scaturisce dal valore dell'avviamento definitivamente accertato per l'imposta di registro, ai fini delle imposte dirette rappresenta solo una semplice presunzione che necessita di ulteriori conferme; infatti, la diversità dei presupposti tra le due imposizioni e le prove fornite dal contribuente (peraltro non smentite dall'Ufficio) consentono di annullare l'accertamento illegittimo. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.120/7/2010, emessa dalla settima sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria il 27 maggio scorso. La sentenza citata conferma la decisione del collegio provinciale di Rieti e, di fatto, fornisce la dimostrazione dell' applicazione di quelle che sono le disposizioni impartite dalla cassazione nell'ordinanza n.7023 del 24 marzo 2010. I giudici regionali capitolini iniziano l'esame della legittimità della ripresa fiscale partendo dalla constatazione della differenza esistente tra i presupposti impositivi dell'avviamento ai fini delle imposte dirette e quelli relativi all'imposta di registro; quindi, rilevano che mentre le imposte dirette sono riferibili al prezzo effettivamente ricevuto, l'imposta di registro si applica sul valore di mercato del bene compravenduto. «Ne discende che», osserva il collegio regionale romano, «come correttamente evidenziato dai giudici provinciali, il valore attribuito in sede di registro rappresenta una presunzione che può essere vinta fornendo prova contraria». La Commissione osserva come, nel caso specifico, il contribuente abbia sufficientemente provato la veridicità del prezzo dichiarato sull'atto; questo sia con documenti contabili che con altri mezzi; mentre, di contro, l'Ufficio non ha offerto controprove.
È utile ricordare che in data 24/03/2010 la Corte di cassazione ha depositato l'ordinanza n.7023, nella quale gli Ermellini chiariscono che il valore dell'avviamento accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro non vincola in maniera assoluta l'amministrazione e il contribuente in sede di accertamento ai fini Irpef; bensì, legittima soltanto l'amministrazione a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito sulla base del valore definito in sede di applicazione dell'imposta di registro. In sostanza resta a carico del contribuente l'onere della prova contraria, ben potendo perciò quest'ultimo superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva ai fini del registro.
Anche la Commissione regionale di Milano, nella sentenza n.8/5/2010, aveva già stabilito che il valore dichiarato nell'atto pubblico costituisce autonoma prova a favore del contribuente. Quindi, l'esibizione della copia delle registrazioni contabili, insieme all'esibizione dell'assegno con cui è stato corrisposto il prezzo della cessione e il corrispettivo indicato sull'atto pubblico di compravendita, costituiscono secondo il giudice di merito quegli indizi utili, sufficienti ad annullare la ripresa fiscale.