A sollevare la questione di legittimità costituzionale erano stati i gip di Belluno e Venezia, nonché il tribunale del Riesame di Torino. In sostanza la Corte ha ricordato che il «tratto saliente» del regime inerente le custodie cautelari «conforme al quadro costituzionale» è quello di «non prevedere automatismi né presunzioni», ma si esige piuttosto che «le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta». Dunque, «per quanto odiosi e riprovevoli - si legge in un passaggio chiave della sentenza - i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura». La norma sulla quale è caduta la scure del Giudice delle leggi, quindi, viola l'articolo 3 della Costituzione «per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia, l'articolo 13, primo comma, «quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale», e l'articolo 27 «in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena”.
