
Nella sentenza, la corte ha osservato che, diversamente da quanto sostenuto dalla commissione, la tredicesima direttiva non si limita a disciplinare le modalità formali di applicazione del diritto al rimborso dell'Iva, ma prevede talune deroghe, per cui le
le disposizioni di detta direttiva devono essere considerate come una legge speciale rispetto alla disciplina generale della direttiva Iva (sesta direttiva del 1977, poi rifusa nella direttiva 112 del 2006). Dopo avere confutato le ragioni sistematiche della commissione, la sentenza, in merito all'ipotesi di un errore del legislatore comunitario, afferma che non spetta alla corte adottare interpretazioni intese a correggere l'operato del legislatore. Inoltre, non si può contestare al Regno Unito, la cui disciplina nazionale è conforme alla formulazione chiara e precisa della tredicesima direttiva, di essere venuto meno agli obblighi derivanti da detta disposizione, per il fatto che avrebbe omesso di procedere ad un'interpretazione diretta a correggere tale disposizione, allo scopo di conformarsi alla logica generale del sistema comune dell'Iva e di rimediare ad un errore del legislatore comunitario. Per costante giurisprudenza della corte, il principio di certezza del diritto esige che una normativa dell'Ue consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro. Vero è che questa giurisprudenza si riferisce ai rapporti tra i singoli e la pubblica autorità; tuttavia, per la corte essa è valida anche nell'ambito della trasposizione di una direttiva fiscale, ove non si può ignorare la formulazione chiara e precisa della disposizione comunitaria.