
Corte costituzionale. I chiarimenti fanno seguito alla sentenza della corte costituzionale n. 52/2000 che, di fatto, ha reso più ampia la possibilità di riscatto per tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di determinate funzioni. Relativamente al personale delle amministrazioni pubbliche (in generale), l'Inpdap ha dettato istruzioni con la nota operativa n. 11/2010 (si veda ItaliaOggi del 20 marzo); nella nota di ieri fornisce specifici chiarimenti per il personale del comparto scuola.
Il riscatto nella scuola. Al personale scolastico, ricorda preliminarmente l'Inpdap, è consentita la facoltà di riscatto di:
a) diplomi universitari, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca (indicati dall'articolo 1 della legge n. 341/1990), anche qualora non siano titoli prescritti per il posto di lavoro ricoperto;
b) periodi di iscrizione ad albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
c) periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale.
Le novità, dopo la Consulta. A seguito della predetta sentenza della corte costituzionale, spiega l'Inpdap, al personale scolastico si ampliano le possibilità di riscatto. In particolare:
- possono essere riscattati i corsi biennali svolti dagli atenei presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis), in quanto considerati diplomi universitari; ciò a prescindere dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal lavoratore dipendente;
- i corsi speciali annuali istituiti dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica e musicale (Afam) possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi; la facoltà di riscatto di questi corsi è riservata al personale con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
L'Inpdap precisa che non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi Ssis, nemmeno per effetto della sentenza della Corte costituzionale. Ai fini del calcolo degli oneri, trovano applicazione le modalità operative e i coefficienti previsti per la generalità dei casi di riscatto (legge n. 1338/1962 e dlgs n. 184/1997).