La minus non fa testo. L'Agenzia ha assoggettato le plusvalenze dall'attività di negoziazione in cambi alla tassazione del 12,50%. Le minusvalenze non sono invece deducibili. È qui scatta la prima anomalia. Per quale motivo le plusvalenze concorrono alla base imponibile e le minusvalenze non possono essere portate in deduzione? Sotto il profilo formale il meccanismo scatta perché l'Amministrazione ha assoggettato questo genere di proventi alla fattispecie prevista all'art. 67 lettera c-quinquies. La norma considera gli utili in cambi come plusvalenze realizzate mediante rapporti a contenuto finanziario i cui risultati sono legati a un evento aleatorio. Una norma, come si dice in gergo tecnico, di chiusura, che tende a comprendere comportamenti che altrimenti eluderebbero le imposte. La norma considera gli utili in cambi come plusvalenze realizzate mediante rapporti a contenuto finanziario i cui risultati sono legati a un evento aleatorio. Una norma come si dice in gergo tecnico di chiusura, che tende a comprendere comportamenti che altrimenti eluderebbero le imposte. «Questo è il punto più discutibile della risoluzione», spiega l'avvocato Graziani, «meglio sarebbe stato assimilare i contratti sul forex ai derivati, in questo modo le minusvalenze sarebbero deducibili». Sul punto anche gli operatori finanziari sono concordi.
La notte porta le tasse. La seconda anomalia è relativa alla disparità di trattamento fra soggetti pur essendo analogo il provento da assoggettare all'imposta (si veda tabella). La risoluzione sembra assoggettare a tassazione solamente le operazione che durano più giorni, non quelle che si aprono e chiudono in giornata. Sul punto non è però d'accordo Graziani. «È vero, la risoluzione non lo indica esplicitamente ma lo spirito della norma di assoggettare a imposta un certo tipo di proventi è chiaro. Del resto la risoluzione considera la chiusura giornaliera nell'ambito del contratto rolling come una chiusura qualsiasi del contratto».
Change free. La terza anomalia è ancora una disparità di trattamento. Questa volta la differenza è fra un soggetto che compra e vende valuta in un cambio in aeroporto, alla stazione, nel centro di una città turistica e un investitore che fa la stessa operazione online. Anche in questo caso può essere utile un esempio. Il soggetto A compra 3.000 dollari in uno sportello cambi nel centro di Milano, il mese dopo riconverte i dollari comprando euro è realizza un guadagno di 50 euro. Il soggetto B fa la stessa operazione online con un broker specializzato in trading sui cambi e realizza lo stesso utile. Il primo paga zero di tasse, il secondo viene assoggettato all'imposta del 12,50%.
Nella risoluzione la differenza potrebbe essere spiegata dal fatto che il soggetto B non prende mai materialmente in mano la valuta perché l'operazione è online.
