In merito alle modalità operative, con la recente circolare n. 36 del 21 giugno 2010 l'agenzia delle entrate ha chiarito, in via generale, che nel caso di errori relativi a prestazioni di servizi commessi nella compilazione degli elenchi presentati, occorre compilare la sezione 4 del modello Intra-1 quinquies, relativa alle rettifiche dei servizi resi indicati in periodi precedenti, ovvero la sezione 4 del modello Intra-2 quinquies, relativa alle rettifiche dei servizi ricevuti, come precisato nelle istruzioni che corredano i modelli stessi. La circolare aggiunge che qualora il contribuente si accorga di avere commesso errori od omissioni, può effettuate le relative correzioni immediatamente, senza cioè attendere necessariamente la scadenza relativa al periodo successivo. Le sezioni relative alle rettifiche delle prestazioni di servizi vanno compilate con modalità particolari, diverse rispetto alle rettifiche delle cessioni e degli acquisti di beni; in pratica, la rettifica delle prestazioni di servizi va eseguita sostituendo alle precedenti indicazioni della specifica operazione tutti i dati dell'operazione stessa, che viene dunque integralmente sostituita (non è pertanto previsto il segno algebrico dell'importo).
Infine, nel caso in cui il contribuente, nel compilare l'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti, abbia erroneamente indicato, anziché il numero e la data dell'autofattura emessa, gli estremi della fattura del fornitore estero, secondo la circolare 36 non è necessario procedere alla rettifica degli elenchi presentati prima del 18 marzo 2010, data di pubblicazione della circolare n. 14, con la quale è stato precisato che le informazioni «numero fattura» e «data fattura» richieste nelle colonne 6 e 7 del modello Intra-2 quinquies si riferiscono, appunto, all'autofattura del committente e non alla fattura del fornitore estero.
Omessa indicazione di servizi resi o ricevuti. La circolare 36 chiarisce, infine, che nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di includere, nell'elenco riepilogativo del periodo di riferimento, i dati relativi ad una prestazione di servizi resa o ricevuta, non dovrà operare attraverso la sezione 4 dei modelli, relativa alle rettifiche, ma dovrà presentare un apposito elenco riepilogativo, indicando come periodo di riferimento il mese o trimestre nel quale si è verificata l'omissione, compilando la sezione 3 del modello.
Omessa presentazione dei «primi elenchi». Tornando all'opportunità di regolarizzazione gratuita delle irregolarità commesse in sede di prima applicazione, la circolare 5/2010, riferendosi agli «errori di compilazione», sanabili attraverso «elenchi integrativi», sembra escludere l'ipotesi della mancata presentazione degli elenchi, che pertanto potrebbero essere regolarizzati solo con il pagamento della sanzione ridotta nei termini previsti dall'art. 13 del dlgs n. 472/97 (ravvedimento operoso). Spiragli circa l'ammissibilità della sanatoria anche per le omissioni si rinvengono nella successiva circolare n. 14/2010, con la quale l'agenzia delle entrate ha ritenuto che, in base alla legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), e in particolare alla previsione dell'art. 3, comma 2, gli elenchi relativi al mese di gennaio 2010 potevano essere presentati, senza applicazione di sanzioni, entro il 4 maggio 2010, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella G.U. del 5 marzo 2010, del dm 22 febbraio 2010 attuativo della nuova disciplina Intrastat. Dovrebbe quindi ritenersi che, in base al medesimo principio richiamato nella circolare, non soltanto gli elenchi relativi al mese di gennaio, ma anche quelli relativi ai mesi di febbraio e di marzo, nonché al primo trimestre, potevano essere presentati senza applicazione di sanzioni entro il termine del 4 maggio 2010, in quanto i termini di presentazione fissati dal dm scadevano anteriormente a tale data.
