
È quanto stabilisce un provvedimento dell'Agenzia delle dogane del 1° luglio 2010, che individua i termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi di propria competenza a norma degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.
Nel dicembre del 2008 le Dogane avevano già adottato un regolamento analogo; tuttavia, a seguito delle modifiche normative intervenute nell'ultimo anno e mezzo in materia con la finalità di recuperare l'efficienza della p.a., si è reso necessario ridurre ulteriormente i termini di alcune pratiche.
Pertanto, a seguito della deliberazione del Comitato di gestione dello scorso 1° luglio, il direttore dell'Agenzia, Giuseppe Peleggi, ha emanato il nuovo regolamento. Tale disciplina si applica sia ai procedimenti amministrativi derivanti da iniziativa di parte sia a quelli azionabili d'ufficio. Ogni procedura deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine previsto, contenente l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento. Una tabella allegata riepiloga tutti gli uffici responsabili e tutte le tempistiche massime per ogni singola fattispecie.
A titolo esemplificativo, a decidere sulla rateazione del pagamento di tributi doganali e accise non iscritti a ruolo sarà il direttore dell'Ufficio delle dogane entro 90 giorni, mentre per la concessione di rimborsi, sgravi o non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali susseguenti a decisione comunitaria toccherà al direttore regionale o interregionale.
Per quanto concerne l'inizio della decorrenza del termine, il provvedimento specifica che per i procedimenti d'ufficio questo decorre dalla data in cui l'Agenzia abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere; per i procedimenti a iniziativa di parte, invece, dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.
In ogni caso, il soggetto responsabile del procedimento dovrà provvedere a comunicare l'inizio della pratica ai soggetti direttamente interessati, nonché a coloro ai quali potrebbe essere arrecato un pregiudizio. L'omissione o l'incompletezza dell'avviso può essere fatta valere solo dai soggetti che hanno titolo a ricevere la comunicazione.
Restano esclusi dalle novità i procedimenti con termini superiori a 90 giorni, per i quali è in fase di approvazione un apposito dpcm.
Tra questi, si segnalano diversi procedimenti in materia di prodotti denaturati nonché il rilascio della licenza fiscale di esercizio di fabbriche e impianti di produzione e trasformazione di prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise, esclusi gas naturale ed energia elettrica (120giorni).