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Lo scudo chiama gli intermediari

del 06/07/2010
di: di Fabrizio Vedana
Lo scudo chiama gli intermediari
Entro il 30 novembre 2010 gli intermediari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di regolarizzazione fatte nel corso del 2009 mentre quelle effettuate nel corso del 2010 andranno trasmesse entro il 31 marzo 2011.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con un Provvedimento del 2 luglio scorso e diffuso nel corso della giornata di ieri. Si definisce, in tal modo, un ulteriore tassello nel mosaico degli adempimenti post scudo posti a carico degli intermediari italiani.

Con una nota del 26 marzo scorso, infatti, la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che le informazioni relative ai soggetti che hanno effettuato operazioni in osservanza al cosiddetto Scudo Fiscale di cui all'articolo 13-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (Decreto sullo Scudo fiscale ter), avrebbero potuto (i.e. dovuto) trasmetterle con modalità che sarebbero state definite con una successiva comunicazione.

Con il Provvedimento del 2 luglio scorso l'Agenzia modifica una precedente sua circolare del 28 luglio 2003 attraverso la quale erano state dettate le modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria delle operazioni di regolarizzazioni di attività detenute all'estero ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 con il quale era stato disciplinato il primo scudo fiscale.

In particolare l'articolo 15, comma 4, prevedeva l'obbligo per gli intermediari in presenza di operazioni di regolarizzazione di attività finanziarie detenute all'estero di effettuare le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo mentre l'articolo 16, comma 2, estendeva alle regolarizzazioni di altre attività (non finanziarie) la disposizione contenuta nel precedente articolo 15 comma 4.

Anche in tale occasione, come pare voglia essere anche con l'ultimo Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate si era limitata a prevedere obblighi comunicativi per le sole operazioni di regolarizzazione e non anche per quelle rimpatriate.

Queste ultime nel dl 350/01 erano, infatti, disciplinate negli articoli 12, 13 e 14 e ad essi non si faceva riferimento nella comunicazione del 28 luglio 2003 laddove si individuavano le operazioni oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria.

La lettura del combinato disposto del Provvedimento del 2 luglio scorso, della circolare del 28 luglio 2003, degli articoli 15 e 16 del dl 350/01 e dell'articolo 13-bis del dl 78/09 porta quindi a concludere che gli intermediari (Banche, Sim, Sgr, Società Fiduciarie, ecc.) dovranno «limitarsi» a trasmettere all'anagrafe tributaria i dati relativi alle sole operazioni di regolarizzazione.

A tal fine dovranno tenere ben presenti due date:

- il 30 novembre 2010

- il 31 marzo 2011

Entro il 30 novembre prossimo dovranno, infatti, essere comunicate le operazioni di regolarizzazione effettuate nel corso dell'anno 2009; mentre quelle effettuate nel corso del 2010 andranno comunicate entro marzo 2011.

L'invio dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 28 luglio 2003 ma utilizzando un tracciato record leggermente diverso rispetto a quello utilizzato in passato.

L'Agenzia con la comunicazione del 2 luglio scorso ha, infatti, modificato il tracciato di dettaglio 4 del precedente provvedimento.

In particolare, rispetto a quanto avveniva in passato, nell'indicare la «Causale movimentazione» l'intermediario dovrà utilizzare uno dei seguenti codici:

- 7600 per il denaro

- 7601 per le altre attività finanziarie

- 7610 per gli immobili

- 7612 per le opere d'arte

- 7614 per gli oggetti preziosi

- 7616 per le imbarcazioni

- 7618 per le altre attività patrimoniali

Altra piccola modifica riguarda il campo relativo alla «data del versamento» che non fa più ovviamente riferimento al vecchio dl 350/01.

Restano, invece, inalterati gli altri campi e soprattutto il nome dell'allegato «Tipo record 4 per la segnalazione delle attività regolarizzate» che, facendo espressamente ed esclusivamente riferimento alle operazioni di regolarizzazione, pare davvero togliere dubbi sulla interpretazione e sulla portata applicativa da dare al nuovo provvedimento.

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