Consulenza o Preventivo Gratuito

Reti di impresa con utili detassati e asseverazione del progetto

del 01/07/2010
di: La Redazione
Reti di impresa con utili detassati e asseverazione del progetto
Detassazione in arrivo per gli utili reinvestiti da parte delle imprese aderenti ai nuovi contratti di rete. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, infatti, la quota dei profitti che sarà destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l'anno successivo degli investimenti previsti dal programma di rete, se accantonata ad apposita riserva, concorrerà a formare il reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata. Ci sono però alcune condizioni: primo, il programma di rete dovrà essere asseverato da organismi rappresentativi dell'associazionismo imprenditoriale o, in alternativa, da altri enti pubblici, entrambi individuati da apposito decreto del ministero dell'economia; secondo, per godere dell'agevolazione la riserva dovrà essere utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite; terzo, la quota degli utili detassati non potrà in ogni caso superare il limite di un milione di euro.

È quanto prevede un emendamento che modifica l'articolo 42 del dl n. 78/2010, riscrivendo praticamente in toto la disciplina dei contratti di rete dettata dal dl n. 5/2009. Esaminiamo in dettaglio le modifiche più rilevanti.

Verifica requisiti. Viene abrogato il comma 1 dell'articolo 42, che prevedeva l'emanazione di un provvedimento delle Entrate per disciplinare il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le aziende come appartenenti a una rete di imprese. La stessa disposizione demandava anche a un provvedimento direttoriale per fissare modalità, forme e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza a una rete di imprese.

Il contratto di rete. Riscritta la definizione del contratto di rete (si veda tabella in pagina), che ora obbliga le imprese aderenti a collaborare dal punto di vista industriale, commerciale, tecnico o tecnologica, e a scambiarsi i rispettivi know-how secondo le modalità predeterminate. Per quanto riguarda il contenuto minimo del contratto di rete (che va stipulato per atto pubblico o tramite scrittura privata autenticata), le informazioni da riportare vengono disciplinate in maniera più tecnica e puntuale, ma nella sostanza le modifiche non sono rilevanti; viene aggiunto, però, il punto f), che prescrive l'indicazione delle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri dell'organo comune di gestione (se istituito). Inoltre, laddove il contratto sia modificabile, vanno previste «ab origine» le regole relative alle modalità di adozione delle modifiche del programma di rete.

Efficacia. La sostituzione completa dell'articolo 3, comma 4-quater del dl n. 5/2009 introduce una novità rilevante anche con riferimento all'efficacia del contratto di rete. Quest'ultimo, che è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, sarà efficace «a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari». Pertanto, le aziende aderenti dovranno assicurarsi che la registrazione è avvenuta presso tutte le camere di commercio interessate.

Detassazione. Venendo all'intervento più rilevante, viene introdotta l'esclusione dal reddito d'impresa della quota degli utili indirizzata agli investimenti previsti dal programma di rete, accantonati a riserva e destinati o al fondo patrimoniale comune o al patrimonio riservato all'affare. In questo caso, come detto, è necessaria l'asseverazione di un organismo rappresentativo del mondo imprenditoriale o di un altro ente pubblico, individuati da apposito dm. L'asseverazione, spiega l'emendamento, sarà rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. A vigilare sarà l'Agenzia delle entrate, che potrà revocare i benefici indebitamente fruiti. L'agevolazione potrà riguardare importi non superiori a un milione di euro e gli utili detassati dovranno confluire in bilancio in una corrispondente riserva, di cui andrà data informazione in nota integrativa. Resta inteso che tali somme resteranno vincolate alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Ciò posto, la tassazione di tali importi avverrà al momento dell'utilizzo della riserva (per scopi diversi dalla copertura delle perdite) oppure nel momento in cui verrà meno l'adesione al contratto di rete.

Modalità di fruizione. L'agevolazione potrà essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili diretti al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Attuazione e placet Ue. Modalità e criteri di attuazione della detassazione saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. L'amministrazione finanziaria dovrà anche assicurare il rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate, pari a 69 milioni di euro per il 2011, 138 milioni per il 2012 e 206 milioni per il 2013. L'operatività dell'aiuto resta in ogni caso subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che dovrà pronunciarsi secondo le modalità previste dall'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Ue.

vota