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Il socio accomandante risponde al fisco pro quota

del 29/06/2010
di: Benito Fuoco
Il socio accomandante risponde al fisco pro quota
Il socio accomandante risponde dei debiti della società solo nei limiti del capitale conferito; quindi, egli, in riferimento all'Iva ed all'Irap richiesta con una cartella esattoriale a una società in accomandita semplice, dovrà corrispondere, al massimo, la quota di capitale versato; quando non vi sia prova dell'effettivo versamento, lo stesso sarà inoltre tenuto a versare al creditore una somma pari alla quota di capitale sottoscritto. Sono le conclusioni della sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Torino, che si leggono nella sentenza n. 41/1/2010 depositata in segreteria il 26 febbraio scorso. La sentenza offre lo spunto per sottolineare l'importanza della prova del versamento del capitale sociale (che si può raggiungere con l'esibizione del certificato della camera di commercio di riferimento) da cui si possa ricavare che il versamento sia stato regolarmente eseguito. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento con cui l'esattoria richiedeva ad un socio accomandante, nella sua qualità di coobbligato, delle somme relative ad imposte che scaturivano da un accertamento fiscale. Il ricorrente, socio accomandante in misura del quindici per cento del capitale, opponeva la cartella dicendo che, nella sua qualità, a norma dell'articolo 2313 del codice civile, rispondeva dei debiti sociali, solo nei limiti della quota conferita. Conseguentemente, poiché non aveva nemmeno ricevuto personalmente la notifica dell'accertamento, e ritenendo che l'Iva e l'Irap siano imposte strettamente personali, riferibili esclusivamente alla società, chiedeva, in via principale l'annullamento della cartella; in via subordinata di dover pagare solo la somma di euro millecinquecentosessanta, pari al capitale sociale di sua competenza. Nella costituzione in giudizio, le Entrate di Torino replicavano palesando che, nelle società di persone non era necessario notificare l'accertamento a tutti i soci, i quali, comunque, rispondevano nei limiti della quota conferita, salva la possibilità di procedere nei confronti della società e degli altri soci. La Commissione provinciale di Torino ha accolto la domanda subordinata del socio accomandante, ed ha stabilito che egli sia tenuto a rispondere dei debiti della società solo nei limiti del capitale conferito. Tuttavia, concludono i giudici provinciali meneghini, «nel caso concreto non vi è prova che la quota sottoscritta sia stata effettivamente conferita dal socio accomandante, pertanto appare corretto che egli sia tenuto a corrisponderla al creditore della società».

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