
Regole 2010. Le regole attuali, ancora valide per tutto il 2010, stabiliscono che chi raggiunge la pensione di anzianità con meno di 40 anni per mezzo della famose quote (somma di anzianità contributiva ed età anagrafica) ha a disposizione due sole uscite. I dipendenti, a seconda che i requisiti vengano raggiunti nel primo o secondo semestre, possono lasciare il lavoro rispettivamente dal primo gennaio o dal 1° luglio dell'anno successivo. Mentre gli autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, possono andare in pensione, rispettivamente, dal primo luglio dell'anno successivo, se raggiungono i requisiti entro il primo semestre dell'anno, o dal 1° gennaio del secondo anno successivo, se li raggiungono nel secondo semestre. Accesso al pensionamento un po' più facile, invece, per coloro che accumulano 40 anni di contributi, per i quali restano valide le quattro finestre utilizzate sino al 2007 (indicate dalla riforma Maroni, legge n. 243/2004). Per i dipendenti le uscite di luglio e ottobre si aprono per chi matura, rispettivamente, i requisiti entro il primo o secondo trimestre dell'anno e sono legate a un'età minima di 57 anni, condizione che non viene richiesta invece per le vie d'uscita di gennaio e aprile, alle quali può accedere chi raggiunge i 40 anni nel corso del terzo e quarto trimestre dell'anno precedente. Anche per i lavoratori autonomi le finestre sono quattro, ma più distanziate. La pensione scatta da ottobre, da gennaio, da aprile, e da luglio dell'anno successivo, a seconda che il requisito venga maturato rispettivamente nel primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno. Medesima sorte per i pensionati di vecchiaia: i dipendenti possono intascare l'assegno all'inizio del trimestre successivo a quello in cui maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione. Mentre per gli autonomi, l'attesa per la prima riscossione è più lunga: inizio semestre successivo alla maturazione del diritto.
La finestra mobile. Tutt'altra musica per chi raggiunge i requisiti per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2011. L'art. 12 del dl n. 78/2010 (la cosiddetta manovra correttiva), in luogo delle attuali finestre rigide, introduce la cosiddetta finestra mobile o a scorrimento, che fissa la decorrenza del pensionamento (anzianità o vecchiaia) dopo 12 mesi, nel caso dei lavoratori dipendenti, e dopo 18 mesi, nel caso dei lavoratori autonomi. Una sorta di uscita personalizzata, che consente di riscuotere la pensione a partire dal 13° mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti, oppure a partire dal 19° mese per i lavoratori autonomi. Le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti del personale del comparto scuola, la cui decorrenza rimane fissata al 1° settembre di ogni anno (comma 9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997). Conservano inoltre le attuali regole sulle finestre: i dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro e, nel limite di 10 mila unità, coloro che si trovano in mobilità (con accordo stipulato entro il 30 aprile scorso) e i lavoratori coinvolti nei cosiddetti piani di esubero (banche, assicurazioni ecc.).
Le uscite salvate. Come accennato, la stretta sulle finestre riguarderà solo chi raggiunge i requisiti per il pensionamento a partire dal prossimo anno. Sono quindi fatte salve le vicine finestre di luglio e di ottobre e quella di gennaio 2011, nonché quelle che si aprono nel corso dell'anno prossimo, ma che riguardano soggetti che maturano i requisiti richiesti entro il 2010. Riassumendo, quindi, la finestra di luglio interesserà: