Di cosa parliamo. Si tratta dell'art. 44, comma 2, della legge n. 236/2003, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali. Al riguardo è sorto il dubbio circa la possibile configurazione di una figura di produttore libero diversa da quella sopra richiamata, e pertanto non soggetta all'obbligo assicurativo.
Giusta interpretazione. La norma, precisa la circolare, nel richiamarsi alle definizioni previste dal suddetto contratto collettivo, non fa salve le eventuali modifiche dello stesso. La tecnica legislativa utilizzata è quella della definizione per rimando ad altro testo, onde si deve ritenere che le definizioni richiamate ne risultino cristallizzate e che ogni successivo accordo modificativo del testo richiamato sia del tutto ininfluente ai fini dell'operatività della norma primaria. In altri termini, le definizioni di produttori di 3° e 4° gruppo già dettate dal contratto collettivo del 25 maggio 1939 debbono essere tenute ferme, ai fini dell'obbligo assicurativo, anche nel caso in cui un nuovo accordo modifichi la disciplina contrattuale o intervenga a modificare il testo del suddetto contratto collettivo.
Gli interessati. Le definizioni di produttore di 3° e 4° gruppo valide ai fini dell'assicurazione previdenziale restano pertanto quelle già contenute nel contratto collettivo del 25 maggio 1939, ossia:
Ai fini di verificare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti occorre in primo luogo ricordare che i produttori di 1° e 2° gruppo sono inquadrati con contratto di lavoro subordinato, mentre quelli di 5° gruppo sono (sempre ai sensi del contratto collettivo) i «produttori occasionali, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione». Conseguentemente il rimando effettuato dall'art. 44 finisce per assoggettare a obbligo di assicurazione presso la gestione commercianti tutti i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica lettera di autorizzazione. E questo anche dopo l'emanazione del dlgs n. 209/2005 che ha previsto l'istituzione, da parte dell'Isvap, del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi.
