La decisione. Secondo la corte Ue si ha un arretramento del livello generale di tutela dei lavoratori solo quando si verifica una reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare complessivamente la normativa nazionale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. Invece, se le modifiche interessano unicamente coloro che hanno concluso un contratto al fine di sostituire un altro lavoratore, e detti lavoratori non rappresentano una porzione significativa dei lavoratori, la riduzione della tutela di cui gode una ristretta categoria non è tale da influenzare complessivamente il livello di tutela. Pertanto, modifiche come quelle relative alla causa (indicazione del nominativo del lavoratore sostituito) non costituiscono, secondo la corte, una riforma in peius del livello generale di tutela, purché riguardino una categoria circoscritta di lavoratori o siano compensate dall'adozione di altre garanzie o misure di tutela. Spetta al giudice nazionale di verificare se l'eliminazione del requisito fissato dalla legge n. 230/1962 possa essere considerata il frutto della volontà di bilanciare, al fine di alleggerire gli oneri gravanti sui datori di lavoro, le norme di tutela dei lavoratori introdotte dal decreto legislativo.
In secondo luogo, alla richiesta del tribunale di sapere se fosse tenuto a escludere l'applicazione di una normativa nazionale contrastante con le norme dell'accordo quadro Ue sul lavoro a termine, la corte precisa che la clausola 8 non è direttamente produttiva di effetti, in quanto verte sulla sola attuazione dell'accordo da parte degli stati Ue. Tuttavia, i giudici nazionali sono tenuti comunque a interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo dell'accordo quadro, al fine di garantire la piena efficacia dell'accordo stesso e pervenire a soluzioni conformi alle finalità perseguite.
