Emissioni e impianti industriali. La revisione delle norme a tutela dell'aria tocca in primis le emissioni degli «impianti» produttivi, che subiscono una revisione concettuale. Nel restyling del dlgs 152/2006, alla nozione di «impianto» (cioè dispositivo destinato a svolgere in via autonoma una determinata attività) viene anteposta quella di «stabilimento», inteso come complesso di uno o più impianti. L'introduzione di questa nuova nozione provoca, a cascata, la rivisitazione di tutte le norme del Codice ambientale che fanno attualmente riferimento alla (più stretta) definizione di impianto per quanto riguarda sistema autorizzatorio e valori limite da rispettare. Sempre sotto il profilo concettuale viene rivisitata la definizione di «emissioni diffuse» recata dal dlgs 152/2006, nozione in cui vengono fatte rientrare anche le emissioni non convogliate coincidenti con solventi contenuti in scarichi idrici e rifiuti. Sotto il profilo burocratico, invece, diminuisce la durata dell'autorizzazione ad inquinare, che passa da quindicinale a decennale, con la possibilità per l'Autorità pubblica di imporne il rinnovo anche prima della scadenza. Una nuova domanda di autorizzazione accompagnerà anche le semplici modifiche degli impianti, così come il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro. Arriverà poi con un nuovo decreto Minambiente l'upgrade degli attuali valori limite alle emissioni recati dagli allegati del dlgs 152/2006, con la possibilità però da parte delle Autorità competenti di stabilire valori limite più stringenti in sede di adozione dei piani e dei programmi di qualità dell'aria. Sotto il profilo sanzionatorio, invece, viene ristretta la fattispecie del reato di esercizio di impianto con superamento dei valori limite di emissione. Tale reato viene integrato solo in caso di difformità tra valori misurati e prescritti rilevata mediante specifici metodi di campionamento. Novità, infine, per gli impianti di minor impatto sull'ambiente. Vengono espressamente esclusi dalla necessità di autorizzazione gli impianti con emissioni «scarsamente rilevanti».
