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Il redditometro scatta anche col reddito agrario

del 24/06/2010
di: La Redazione
Il redditometro scatta anche col reddito agrario
Sia col vecchio sia col nuovo redditometro, non c'è esclusione di tipo soggettivo per gli agricoltori. Che dovranno attrezzarsi al fine di dimostrare il reddito potenziale, a prescindere dal corretto utilizzo dei valori fondiari per la determinazione del proprio reddito imponibile. Per effetto dell'introduzione dell'articolo 22, del decreto legge n. 78/2010, di revisione delle modalità applicative dell'accertamento sintetico (redditometro) di cui all'articolo 38, dpr n. 600/1973 che prevede, essenzialmente e tra le altre, che lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto sia per almeno il 20% (1/5), in luogo della percentuale 25% (1/4) fissata dalle disposizioni precedenti e della composizione del nucleo familiare, è opportuno fornire indicazioni precise per i produttori agricoli. Le disposizioni richiamate, di cui al citato art. 38, dpr n. 600/1973, tengono conto di determinati incrementi patrimoniali e considerano che il sostenimento delle spese per l'acquisto siano imputabili nel periodo d'imposta dell'acquisto e nei quattro precedenti. Preliminarmente, l'Agenzia delle entrate invia dei questionari con allegate le istruzioni, non sempre chiarissime (soprattutto per la compilazione della sezione «H»), con il quale si chiede al contribuente di indicare alcuni beni (detenuti) che sono indici di capacità contributiva, come le residenze principali o secondarie, i collaboratori familiari, i cavalli da corsa o da equitazione, tutte le assicurazioni (escluse Rca, kasko, vita o infortuni, previdenza complementare, ecc..), autoveicoli a benzina o gasolio, camper e roulotte, aeromobili ed imbarcazioni. Una volta ottenuto il questionario compilato, gli uffici applicano dei coefficienti (attribuiti con apposito decreto dirigenziale biennale) con il quale si determina il reddito in modo «sintetico», applicando delle percentuali correttive dal primo ai successivi beni e, nel caso detto reddito si discosti attualmente per oltre (25%) da quello dichiarato per due anni consecutivi, l'amministrazione accerta il maggior reddito e notifica il relativo atto. Il problema sussiste quando il contribuente è un soggetto che determina il proprio reddito con regimi forfetari, come il produttore agricolo, di cui all'articolo 2135 c.c., che tassa il proprio reddito sulla base dei criteri fondiari, di cui all'art. 32, dpr n. 917/1986, stante il fatto che il reddito determinato risulta molto contenuto rispetto, per esempio, agli incrementi patrimoniali destinati, per esempio, agli acquisti di terreni, peraltro destinati all'esercizio delle attività agricole. Sul punto si deve tener conto di quanto chiarito dalla circolare 9/08/2007 n. 49/E con la quale l'Agenzia delle entrate ha invitato gli uffici periferici a valutare con estrema attenzione la posizione delle persone fisiche esercenti attività agricole utilizzando, ai fini della determinazione di un reddito «potenziale», il volume d'affari Iva e di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 8/05/2003 n. 7005) che ha ammesso «… la facoltà da parte del contribuente di dimostrare, a norma del comma 6 dell'art. 38, che il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario dichiarato – determinato sulla base della rendita catastale, e quindi in ipotesi anche inferiore a quello effettivo – deriva dallo sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione …». Sulla scia di quanto appena indicato, l'agricoltore potrà predisporre delle memorie espositive (meglio se allegate ai questionari), rielaborando un reddito «virtuale» partendo dal volume d'affari Iva e dagli acquisti registrati ai fini Iva, integrando i due valori di costi e ricavi extracontabili (affitti, assicurazioni, premi e sovvenzioni, contributi, ecc..) e, eventualmente, del reddito figurativo dell'imprenditore; infatti, per il produttore agricolo non si potrà tenere conto del reddito rilevabile dal modello Unico (quadro Ra, in particolare), ma si dovrà elaborare uno pseudo conto economico, partendo dai dati Iva che dovrà essere sempre tenuto in considerazione anche per valutare la propria capacità contributiva. Infine si ricorda che, con l'articolo 22 del citato decreto anticrisi, si è proceduto a modificare l'articolo 38, dpr n. 600/1973, riducendo ad un quinto (20%) la percentuale di scostamento del reddito effettivo da quello presunto, inserendo nuove tipologie di spesa che faranno indice e introducendo nuove modalità di sviluppo del contraddittorio.

Fabrizio G. Poggiani

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