Il decreto, operando una serie di modifiche alla legge notarile (legge n. 89/1913), dà attuazione alla delega conferita al governo dalla legge n.69/2009 con l'obiettivo di prevedere disposizioni di dettaglio che consentano ai notai, coerentemente con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (dlgs n. 82/2005), di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale.
Il dlgs stabilisce che, alla luce dell'equiparazione dei documenti pubblici cartacei con quelli informatici, i soggetti chiamati a sottoscrivere gli atti (parti, fidefacenti, interpreti, testimoni) dovranno apporre personalmente e in presenza del notaio la propria firma: ciò significa che, nei casi di atto informatico, tali soggetti dovranno utilizzare la firma elettronica o la firma digitale. Qui, però, per non rendere eccessivamente gravoso il compito e quindi per incentivare la diffusione delle tecnologie informatiche, non viene richiesta la firma elettronica qualificata: sarà sufficiente la scansione della firma autografa (la possibile minore affidabilità sull'identità del soggetto, recita la relazione illustrativa al provvedimento, «viene superata dalle funzioni del notaio»).
Per la conservazione degli atti informatici, i notai potranno avvalersi di un'infrastruttura telematica realizzata dallo stesso Notariato, sulla base delle regole dettate dal codice dell'amministrazione digitale. Le spese di funzionamento di tale struttura sono interamente poste a carico dei notai, senza oneri per lo Stato.
Cooperazione europea. Sempre in tema di giustizia, sul tavolo dell'esecutivo è pronto per oggi uno schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea».
