
Il quesito della Gdo. Un'associazione ha chiesto all'Agenzia delle entrate se il fenomeno delle differenze di cassa (differenze tra i valori di cassa effettivamente disponibili e le corrispondenti rilevazioni contabili eseguite a monte dall'impresa) potesse scontare la deducibilità Ires e Irap quando fossero frutto di determinate situazioni. Le situazioni sono minimi arrotondamenti ad esempio per mancanza di spiccioli; errori commessi nel maneggiare i valori in cassa; errori compiuti nel registrare transazioni, piccoli furti. Le differenze per l'associazione possono essere riscontrate solo a consuntivo, in occasione di verifiche per il controllo interno di gestione. La deducibilità troverebbe fondamento nella disciplina dell'articolo 101 del Tuir. La norma afferma la rilevanza ai fini fiscali dei componenti negativi che derivano da eventi non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore a condizione che sussistano gli elementi certi e precisi
La risposta. Le Entrate condividono la riconducibilità delle differenze di cassa alla disciplina 101 del Tuir. Il fisco riconosce che per le aziende Gdo «l'utilizzo della cassa costituisce un'operazione tipica ed indispensabile che implica per il gran numero delle movimentazioni effettuate» e La riconducibilità degli ammanchi agli eventi specifici risulta di fatto impossibile o quanto meno antieconomica. Il punto quindi è di stabilire se le componenti negative così formate siano fiscalmente rilevanti in assenza di una prova documentale degli eventi che li hanno generati. L'Agenzia pone un parallelo con quanto stabilito nel 2006 per la contabilità del magazzino e afferma che: «le differenze di cassa, emerse contabilmente per effetto dei controlli effettuati a posteriori dall'impresa, possano essere considerate fiscalmente deducibili quando le stesse risultino inevitabili, fisiologiche e connaturate all'attività svolta dall'impresa». È però necessario che l'ammanco sia documentato con la redazione di un verbale che dia conto della differenza tra giacenza fisica e quella contabile. Il documento sarà sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l'ammanco. La deducibilità è inoltre estesa anche ai soggetti Ias.