
Tali questioni sono state sollevate in relazione alla controversia promossa da una cittadina che risiede in Germania e che in Austria possiede un appartamento concesso in locazione fruendo del regime di esonero Iva per le piccole imprese. L'amministrazione austriaca ha però richiesto l'imposta, ritenendo che la locatrice, pur non effettuando altre operazioni imponibili in tutto il territorio comunitario, non possa fruire del regime di esonero in quanto non risiede in Austria.
Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale premette che il regime delle piccole imprese costituisce un regime particolare non del tutto armonizzato, che deroga al sistema dell'Iva e deve, pertanto, essere interpretato in modo restrittivo e applicato nei limiti di quanto necessario al raggiungimento del suo obiettivo, che è di rafforzare la capacità competitiva di tale categoria di operatori, risparmiando loro gli oneri connessi all'applicazione dell'Iva, che li colpirebbero in modo sproporzionato, data l'esiguità dell'attività. Il regime risponde anche a finalità di semplificazione, poiché permette all'amministrazione finanziaria di non preoccuparsi di riscuotere importi modesti presso una pluralità di piccole imprese.
Sulle più importanti questioni pregiudiziali, che sollevano dubbi sulla compatibilità della limitazione del regime speciale ai residenti con i principi di non discriminazione, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi e della parità di trattamento, l'avvocato esclude anzitutto che sia pertinente il richiamo alla libertà di stabilimento, poiché un immobile locato, di per sé, non può essere considerato come una stabile organizzazione o uno stabilimento qualora esso non costituisca il punto di partenza dal quale i soggetti esercitano un'attività autonoma nello stato membro ospitante. L'attività di locazione può essere considerata quale servizio prestato da una persona non residente, per cui il regime speciale in questione deve essere vagliato alla luce del principio della libera prestazione dei servizi. All'esito di un'articolata disamina della questione, l'avvocato conclude che, per rispettare i principi generali, la direttiva va interpretata nel senso che la nozione di soggetto passivo non residente nel territorio nazionale, ai fini del regime speciale per le piccole imprese, non comprende un operatore che, cedendo in locazione un immobile di sua proprietà, effettui esclusivamente nello stato membro in questione operazioni soggette a Iva entro il limite previsto ai fini dell'ammissione a tale regime.