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Differenziali degli interessi nella base Irap

del 23/06/2010
di: Andrea Bongimenti
Differenziali degli interessi nella base Irap
I differenziali di interessi generati dai derivati di copertura dei rischi finanziari delle holding industriali, concorrono in misura piena alla formazione della base imponibile irap. Tali differenziali infatti andranno considerati per intero nella determinazione del valore della produzione imponibile ai fini irap di questi particolari soggetti passivi sommandosi, senza alcuna limitazione di sorta, ai proventi o agli oneri finanziari oggetto della specifica copertura. Sarà eventualmente il risultato di questo accorpamento a subire, solo però in un secondo momento, la limitazione prevista dall'articolo 6, comma 9, del dlgs 446/1997, ai sensi del quale, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione imponibile nella misura del 96 per cento del loro ammontare. L'importante chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 56/e di ieri con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto alla richiesta di informazioni avanzate proprio da una holding industriale.

Per questi particolari tipi di società, la cui attività consiste in misura esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni in imprese aventi ad oggetto attività diversa da quella creditizia o finanziaria, l'imposta regionale sulle attività produttive segue i particolari criteri di calcolo individuati dalla disposizione sopra richiamata. In particolare tali società, per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 113 del dlgs n. 385/1993 (cosiddetto Testo unico bancario), determinano la loro base imponibile irap con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del dlgs 446/1997 per le società di capitali e gli enti commerciali con l'unica variante costituita dall'aggiunta, al valore così determinato, della differenza fra interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati, questi ultimi nella misura sopra ricordata del 96%. Nell'ipotesi in cui la holding industriale ricorra ai contratti derivati per la copertura dei rischi di oscillazione dei tassi d'interesse, sia attivi che passivi, i differenziali che tali derivati possono generare dovranno essere sommati, in prima battuta agli interessi, attivi o passivi, correlati all'elemento oggetto di copertura. La limitazione di deducibilità pari al 96% del valore si applicherà invece alla massa complessiva costituita dagli interessi passivi ed oneri assimilati ai quali si aggiungeranno anche i differenziali dei contratti derivati stipulati per la loro copertura.

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