Per questi particolari tipi di società, la cui attività consiste in misura esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni in imprese aventi ad oggetto attività diversa da quella creditizia o finanziaria, l'imposta regionale sulle attività produttive segue i particolari criteri di calcolo individuati dalla disposizione sopra richiamata. In particolare tali società, per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 113 del dlgs n. 385/1993 (cosiddetto Testo unico bancario), determinano la loro base imponibile irap con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del dlgs 446/1997 per le società di capitali e gli enti commerciali con l'unica variante costituita dall'aggiunta, al valore così determinato, della differenza fra interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati, questi ultimi nella misura sopra ricordata del 96%. Nell'ipotesi in cui la holding industriale ricorra ai contratti derivati per la copertura dei rischi di oscillazione dei tassi d'interesse, sia attivi che passivi, i differenziali che tali derivati possono generare dovranno essere sommati, in prima battuta agli interessi, attivi o passivi, correlati all'elemento oggetto di copertura. La limitazione di deducibilità pari al 96% del valore si applicherà invece alla massa complessiva costituita dagli interessi passivi ed oneri assimilati ai quali si aggiungeranno anche i differenziali dei contratti derivati stipulati per la loro copertura.