La Corte di giustizia Ue, infatti, con la sentenza nella causa C-210/04 del 23 marzo 2006, aveva stabilito che, con esclusivo riferimento all'Iva, nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione «un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni». Avendo di fatto i giudici del Lussemburgo negato la soggettività Iva alla stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre, di conseguenza, secondo l'Associazione, il nuovo obbligo di comunicare al fisco le operazioni poste in essere con soggetti black list non si applica, limitatamente agli scambi con la stessa casa madre. Dal punto di vista soggettivo, invece, la circolare rileva che, anche dopo l'approvazione del modello e delle istruzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, «non è chiaro se l'obbligo sussista anche per enti non commerciali», specialmente con riferimento alle operazioni miste (cioè quelle in parte commerciali e in parte istituzionali).
Il documento, che illustra gli aspetti compilativi della nuova comunicazione, riepiloga infine la periodicità e i termini per la presentazione del modello, ricordando che questo va inviato in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento: pertanto, in sede di prima applicazione della novità, 31 agosto 2010 per gli operatori con cadenza mensile e 31 ottobre 2010 per quelli con cadenza trimestrale.
