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Intercettati, ma non serve

del 22/06/2010
di: di Debora Alberici
Intercettati, ma non serve
Stretta della Cassazione sulle intercettazioni. Non sono infatti utilizzabili le conversazioni captate da uno degli interlocutori con mezzi messi a disposizione dagli inquirenti senza un provvedimento della Procura. È quanto sancito dalla Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n. 23742 di ieri, ha accolto il quarto motivo del ricorso di un 41enne di Genova, accusato e condannato per millantato credito. L'uomo era stato intercettato di un interlocutore d'accordo con la polizia. Ma la registrazione non era stata autorizzata né dal magistrato né dalla Procura. Per questo la difesa, che aveva impugnato la condanna pronunciata nel 2009 dalla Corte d'appello di Genova, aveva puntato il dito, fra l'altro, contro la procedura seguita per le intercettazioni. In Cassazione la linea difensiva ha trovato il favore degli Ermellini che, distinguendo fra conversazioni registrate da un privato per sua libera iniziativa e quelle registrate da un interlocutore d'accordo con la polizia, hanno precisato che «la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa forniti, non costituisce un documento formato fuori dei procedimento, utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art. 234 c. p. p., ma rappresenta, piuttosto, la «documentazione di un'attività d'indagine», dato l'uso investigativo dello strumento di captazione che in tal caso viene realizzato. Ne discende che una simile attività, venendo a incidere sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, tutelato dall'art. 15 Cost., a differenza della registrazione effettuata d'iniziativa di uno degli interlocutori, richiede un controllo dell'autorità giudiziaria, non implicante tuttavia la necessità di osservare le disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti c. p. p., non essendo tali registrazioni assimilabili alle intercettazioni, ma comunque rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto dei pubblico ministero». Insomma nel caso sottoposto all'esame della Corte mancava il decreto della Procura di Genova e quindi i giudici hanno dovuto annullare con rinvio la condanna.
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