Il provvedimento direttoriale, ricorda ancora la circolare del centro studi, colmando una lacuna normativa che aveva reso di fatto impossibile operare le ritenute d'acconto nei pignoramenti di crediti presso i terzi, disciplina ora gli adempimenti di sostituzione, certificazione, comunicazione e dichiarazione a carico di ognuna delle parti dell'espropriazione forzata: terzo erogatore, creditore pignoratizio e debitore esecutato.
Per come è costruito il nuovo regime della sostituzione d'imposta nel pignoramento di crediti presso terzi, si legge nella circolare in commento, appare evidente che dal punto di vista soggettivo, il creditore pignoratizio possa essere soltanto un soggetto passivo Irpef, ossia una persona fisica. Depone a favore di questa soluzione il fatto che l'articolo 1 del provvedimento direttoriale precisa che la ritenuta del 20 per cento si applica unicamente a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il debitore esecutato e il terzo erogatore potrebbero invece assumere qualsiasi veste giuridica essendo indifferente, al particolare meccanismo introdotto dal provvedimento in commento, la circostanza che questi ultimi siano soggetti passivi Ires o Irpef.
Non mancano tuttavia alcuni punti ancora oscuri per i quali sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti da parte delle entrate. Tra questi vi sono le problematiche inerenti al pignoramento di valori mobiliari suscettibili di conversione in denaro quali, ad esempio, libretti di deposito bancario e i libretti postali. In queste situazioni, tenuto conto della presenza di un ulteriore soggetto quale l'intermediario, si pone il problema di identificare correttamente chi sia il soggetto obbligato a operare nella veste di sostituto d'imposta.
