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Lo sconto segue i lavoratori

del 11/06/2010
di: di Daniele Cirioli
Lo sconto segue i lavoratori
Il trasferimento di azienda non annulla i benefici contributivi sulle assunzioni agevolate. Il nuovo datore di lavoro, infatti, può continuare a fruire degli eventuali sgravi di cui siano titolari alcuni o tutti i lavoratori coinvolti nel trasferimento. È quanto precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 20/2010, in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 407/1990. Sullo stesso argomento, inoltre, nell'interpello n. 18/2010 il ministero spiega che l'agevolazione non può essere fruita in relazione a lavoratori emersi a seguito di procedure di regolarizzazione o emersione dal nero.

Assunzioni agevolate. Gli interpelli riguardano le agevolazioni dell'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Due, in particolare, i benefici previsti: uno sgravio del 50% e uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi (tre anni). Il primo è riconosciuto alla generalità dei datori di lavoro, il secondo (100%, sgravio totale) alle sole imprese operanti nel mezzogiorno e a quelle artigiane. In ogni caso, lo sgravio è concesso a condizione che:

a) il datore di lavoro abbia proceduto ad assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di cigs da almeno 24 mesi;

b) le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi;

c) le assunzioni siano avvenute con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale fino a 20 ore settimanali.

Trasferimento di azienda. Con l'interpello n. 20/2010 il ministero risponde ai consulenti del lavoro che hanno chiesto di sapere se le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento di azienda, possano continuare ad usufruire dei benefici contributivi già goduti dall'impresa cedente. La risposta è affermativa. Le agevolazioni, spiega il ministero, sono riconosciute in presenza di specifici presupposti concernenti: la «condizione soggettiva» dei lavoratori occupati, la tipologia contrattuale utilizzata e, al solo fine del godimento dello sgravio totale (100%), «l'identificazione» del datore di lavoro beneficiario (deve operare nel mezzogiorno o avere qualifica artigiana). Poiché nel trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (articolo 2112 del codice civile), ne consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi già fruiti dal cedente per la parte residua dei 36 mesi. In tal caso, infatti, non verificandosi l'interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte degli sgravi, non muta né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata all'atto dell'assunzione. Ovviamente, precisa infine il ministero, lo sgravio di misura superiore (100%) potrà essere conservato dal cessionario sempreché seguiti ad operare nei territori del mezzogiorno oppure rientri nel novero delle imprese artigiane.

Emersione dal nero. Con l'interpello n. 18/2010 il ministero risponde sempre ai consulenti che hanno chiesto di sapere se sia possibile fruire degli incentivi per i rapporti di lavoro costituiti a seguito di procedure di emersione (in particolare quella della legge n. 296/2006). La risposta è negativa. In tal caso, spiega il ministero, non sussiste la condizione soggettiva di «disoccupazione», in quanto i lavoratori emersi già prestavano lavoro, sebbene in nero, alle dipendenze del datore di lavoro.

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