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Immobili a indicazione multipla

del 11/06/2010
di: di Duilio Liburdi
Immobili a indicazione multipla
Immobili a indicazione multipla nella compilazione del quadro RW: a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2010 saranno da indicare ai fini del monitoraggio i beni e i diritti correlati agli immobili e detenuti all'estero. Questo, naturalmente, a meno che non siano state sanate le violazioni pregresse mediante lo scudo fiscale ovvero non sia superato il limite dei 10 mila euro. Una delle casistiche sulle quali si sta concentrando l'attenzione dei contribuenti ai fini degli adempimenti dichiarativi è l'indicazione nel quadro RW degli immobili detenuti all'estero. Va preliminarmente ricordato come, frequentemente, l'affermazione di detenere un immobile all'estero va più analiticamente suddivisa in vicende non immediatamente e direttamente riferibili al bene in questione. Molto spesso, infatti, si ha la disponibilità di un diritto a utilizzare l'immobile per un periodo predeterminato di tempo (tipico è il caso della multiproprietà) ovvero si possiede un immobile per il tramite di una partecipazione in una società.

La proprietà dell'immobile. È questo il caso più immediato, cioè quello della proprietà di un immobile all'estero in relazione al quale, per esempio, sino alle dichiarazioni presentate nel 2009, non vi era obbligo di indicazione nel quadro RW. A partire dal 2010, l'immobile andrà evidenziato come investimento nella sezione II del quadro in questione laddove l'investimento stesso sia superiore a 10 mila euro. Si deve ritenere che, ai fini della corretta individuazione di tale limite, la nozione più logica sia quella del costo in quanto, ad esempio, in caso di cessione dell'immobile con potenziale conseguente plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto del bene è proprio quello di acquisto. Pertanto, il primo riferimento potrebbe essere al rogito di acquisto (attualizzato in euro al fine di individuare il superamento del limite di valore) e, laddove mancasse tale documentazione, si ritiene possibile ricorrere a una perizia di stima. Naturalmente, tale percorso risulterebbe agevole nel caso in cui l'immobile in questione sia stato acquistato da poco tempo, ad esempio con l'espressione del prezzo di acquisto in euro. Laddove, invece, l'acquisizione sia avvenuta molto tempo fa in valuta diversa dall'euro (per esempio un acquisto in lire), si deve ritenere che possa essere utilizzato il cambio in euro fissato al momento della transizione. Inoltre, laddove insistano dei diritti sul bene (nuda proprietà e usufrutto), è opportuno ricordare come, venuto meno il concetto di astratta produzione di reddito imponibile in Italia del bene all'estero, i titolari dei diritti in questione debbano compilare il quadro RW prendendo come riferimento, anche in questo caso il «costo» dei diritti in questione che, peraltro, potrebbero essere valorizzati anche utilizzando le apposite tabelle di cui al dpr n. 131 del 1986.

Il diritto di utilizzare l'immobile. In molti casi, il contribuente ha il diritto di utilizzare un immobile per un periodo delimitato di tempo. In queste situazioni si deve ritenere che l'investimento detenuto all'estero sia proprio il diritto in questione, con la conseguenza che lo stesso vada valorizzato in relazione all'esborso sostenuto valutando, anche in questo caso, il superamento o meno del limite dei 10 mila euro.

Le quote di partecipazione. Ulteriore ipotesi che viene spesso segnalata, è quella della disponibilità di un immobile per il tramite di una partecipazione detenuta in una società. La problematica in questione, peraltro, è stata oggetto di analisi da parte dell'amministrazione finanziaria in occasione delle vicende legate allo scudo fiscale. Infatti, in relazione al caso del contribuente che affermava di detenere un immobile per il tramite di una SCI di diritto francese, l'indicazione dell'Agenzia delle entrate è stata nel senso di valorizzare il fatto che il contribuente risultasse proprietario di una attività finanziaria sempre da indicare nel quadro RW. Anche in questa ipotesi, si deve ritenere che si debba assumere come riferimento il costo di acquisizione delle partecipazioni in questione. Sulle partecipazioni, peraltro, la distinzione tra costo e valore corrente assume particolare rilievo in quanto, laddove si valorizzasse il riferimento del valore «annuale», in ogni periodo di imposta l'investimento potrebbe mutare in virtù, per esempio, della mancata distribuzione di dividendi da parte della società partecipata.

Le spese correlate agli immobili. Ulteriore aspetto che merita di essere segnalato è quello legato alla disponibilità di un conto corrente estero sul quale, per esempio, sono accreditate delle somme per il sostenimento di spese riferibili all'immobile. Anche in questo caso, in considerazione della generale indicazione contenuta nella circolare n. 43 del 2009, si deve ritenere che vada segnalato il relativo flusso monetario nella sezione III del quadro RW se di importo superiore a 10 mila euro evidenziando, nel contempo, la consistenza a fine anno del conto corrente.

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