
La novità interpretativa.
Le Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 2010, ritengono che le considerazioni svolte nei richiamati documenti di prassi, in merito al carattere non inerente del costo rappresentato dall'Iva detraibile, ma non detratta per effetto della mancata richiesta della fattura, possono subire, tuttavia, un'eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale.
Imprese e professionisti spesso non richiedono la fattura per detrarsi l'Iva sui servizi di vitto e alloggio perché i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti connessi alle fatture sono calcolati in misura superiore rispetto al vantaggio economico costituito dall'importo dell'Iva detraibile. Le spese di vitto, infatti, sono spesso di modesta entità e accade con molta frequenza che vi siano delle resistenze da parte degli esercenti nel rilasciare la fattura per importo di così piccole entità.
L'Agenzia delle entrate ritiene che il costo, nelle ipotesi in cui l'imprenditore o il professionista scelga di non detrarsi l'Iva per mancanza della fattura, possa essere dedotto ai fini delle imposte sui redditi; in sintesi in mancanza delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, l'imprenditore o il professionista possono dedurre dal reddito, come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l'acquisto delle prestazioni medesime, l'Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la natura di «costo inerente» all'attività. La limitazione al 75% della deducibilità delle spese relative a tali prestazioni, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 5, del dpr 917/86, sarà, quindi, riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell'Iva non detratta. Tale onere assume rilevanza anche ai fini Irap a condizione che sia iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore alla produzione netta da assoggettare all'imposta.