Se è possibile aspettarsi una circolare o nota di chiarimento che vada in senso contrario a quanto stabilito dal dl 78/2010, la sede più opportuna per rivedere la disciplina delle spese per lo svolgimento delle funzioni ispettive dovrebbe essere la legge di conversione del decreto. Che occorra una norma, in effetti, appare evidente. Qualsiasi interpretazione estensiva dell'abolizione degli articoli 15 della legge 836/1973 e 8 della legge 417/1978 si scontrerebbe su un dato oggettivo: dette norme erano rivolte in generale a tutto il personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale al quale era «consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto». Lo scopo dell'articolo 6, comma 12, della manovra è vietare l'effettuazione di spese per missioni. E il rimborso per l'utilizzo del mezzo di trasporto proprio è stato considerato, evidentemente, alla stregua di spesa per missione se è stato espressamente disapplicato. La natura dell'attività ispettiva non ha alcuna attinenza con l'articolo 6, comma 12, della manovra, che è una norma esclusivamente finanziaria, finalizzata solo al contenimento della spesa. Probabilmente questo è il vero limite della norma, che non ha preso nella dovuta considerazione le conseguenze di tipo pratico. Che a questo punto sono due. O i dirigenti delle agenzie si assumono la responsabilità, anche erariale, di continuare ad autorizzare l'utilizzo dell'auto propria ai propri dipendenti, sperando in una circolare che li «copra» o nella modifica del decreto. Oppure, l'attività ispettiva dovrà essere fortemente limitata. La soluzione di far svolgere i controlli solo nel centro delle città non è altro se non la conferma degli effetti finanziari della norma. È, alla fine, null'altro che l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 836/1973, ai sensi del quale «per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica». Insomma, i controlli nei centri abitati sono possibili, perché non rappresentano un costo.