Il ministero, in particolare, fornisce una serie di chiarimenti al dpcm 1° aprile che ha fissato i flussi di ingresso per lavoro stagionale valevoli per il 2010 (si veda ItaliaOggi del 21 aprile). Il decreto autorizza l'ingresso di 80 mila lavoratori extracomunitari per lavoro subordinato stagionale e di 4 mila ingressi per motivo di lavoro autonomo. Sul primo punto, il ministero precisa che il visto di ingresso per lavoro stagionale (subordinato) può essere rilasciato esclusivamente in presenza dello specifico nulla osta telematico nominativo. Relativamente agli ingressi per lavoro autonomo, spiega che 1.500 ingressi sono destinati a conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati e i restanti 2.500 unità si riferiscono a nuovi visti di ingresso (1.000 unità riservate a cittadini libici). Nell'ambito di tale quota, spiega il ministero, i nuovi visti si intendono riservati soltanto a: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti; soci ed amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati; artigiani provenienti da paesi extra Ue che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. A tal fine, precisa infine il ministero, la valutazione d'«interesse per l'economia italiana» resta di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica consolare; resta escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (co.co.co. e/o co.co. pro.); il rilascio del visto d'ingresso a favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti (da visura camerale) attiva in Italia da almeno 3 anni; l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse, necessaria all'attività da intraprendere, rilasciata dalla camera di commercio, non può risultare inferiore a 4.962,36 euro (assegno sociale).