Stretta della Cassazione sull'omissione di soccorso. Commette reato anche l'automobilista che non si ferma, nonostante il pedone non si sia ferito. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 21414 di ieri, ha respinto il ricorso di un automobilista di Oristano, che, dopo essere stato fermato dai carabinieri, li aggrediva verbalmente e rimetteva in moto la vettura provocando la caduta di un agente, che rimaneva a terra mentre l'uomo ripartiva in velocità. La Corte d'appello di Cagliari aveva condannato l'uomo per essersi dato alla fuga dopo aver investito il carabiniere, anche se l'appuntato non si era fatto nulla, tanto da rialzarsi immediatamente. L'imputato aveva tentato di difendersi, sostenendo che non era necessaria alcuna assistenza, dal momento che i carabinieri erano tutti illesi, ed erano subito risaliti sulla macchina di servizio per inseguirlo. I giudici del Palazzaccio hanno però respinto la tesi dell'uomo, confermando la condanna e ricordando che «l'obbligo imposto all'utente della strada dall'art. 189 C.S., in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto il profilo letterale le espressioni “eventualmente”, riferita al danno, e “ove necessaria”, riferita all'assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell'illecito l'effettiva verificazione del danno alla persona e l'effettiva necessità dell'assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell'obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e restargli assistenza, ove necessaria». Con un'altra interessante decisione (sentenza n. 29891) di due anni fa la quarta sezione penale di Piazza Cavour aveva stabilito che l'omissione di soccorso si configura anche nel caso in cui l'assistenza al ferito sarebbe stata inutile. In particolare in quelle motivazioni si legge che «il delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta».