
Naturalmente, poiché la norma richiama espressamente anche i parametri di virtuosità fissati dalle «vigenti disposizioni», la riduzione tendenziale dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente diviene da subito un parametro che deve essere rispettato (essendo il dl 78/2010 «norma vigente»), almeno a partire dall'anno 2011 rispetto al 2010.
Ma, anche sul 2010, laddove gli enti rilevino, come chiamati a questo scopo dalla manovra, un incremento rispetto 2009 dovrebbero porre in essere manovre correttive sugli incrementi delle risorse variabili della contrattazione, laddove non fossero sufficienti altri interventi. Il tutto, ovviamente, tenendo nel dovuto conto la circostanza che la manovra è intervenuta sostanzialmente a metà anno e che, dunque, non vi sono moltissimi margini di manovra.
Da ricordare, ancora, che ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del dlgs 165/2001 la possibilità di incrementare le risorse stabili con ulteriori finanziamenti variabili è correlata «all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».
La norma chiarisce come sia del tutto erronea la teoria secondo la quale gli enti locali dovrebbero attuare solo nel 2011 la riforma Brunetta. Già nel 2010 debbono porre in essere gli adeguamenti normativi necessari, che costituiscono presupposto di legittimità degli incrementi contrattuali facoltativi e, dunque, dell'applicazione dell'articolo 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1/4/1999. C'è, tuttavia, da rilevare che, stante il congelamento al 2010 delle retribuzioni dei singoli dipendenti, comprendenti anche i premi per il risultato, pare determinante soltanto la garanzia che gli enti siano dotati di un effettivo sistema di programmazione di obiettivi, controllo del grado di raggiungimento e valutazione dell'apporto dei dipendenti. La costruzione delle «fasce di valutazione», che gli enti locali possono porre in essere con ampia flessibilità rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 19 del dlgs 150/2009, alla luce del dl 78/2010 non appare avere più alcuna utilità. Essa, infatti, avrebbe lo scopo di aumentare la remunerazione del risultato dei dipendenti più meritevoli. Ma, poiché dal 2011 non sarà possibile incrementare la retribuzione complessiva dei singoli dipendenti pubblici, la redistribuzione del fondo per la performance individuale attraverso le fasce non può essere effettuata, in quanto determinerebbe, per alcuni dipendenti, aumenti di stipendio non ammessi dalla manovra. A meno di sue modifiche.