Consulenza o Preventivo Gratuito

Niente Via regionale sulle autostrade

del 29/05/2010
di: di Francesco Cerisano
Niente Via regionale sulle autostrade
I governatori non possono assoggettare a Valutazione di impatto ambientale regionale i progetti di opere infrastrutturali autostradali. Se lo fanno violano la Costituzione (art.117) perché il dlgs n. 152 del 2006 prevede che l'espletamento delle procedure di Via per opere relative ad infrastrutture autostradali sia di competenza statale. Lo ha deciso la Consulta nella sentenza n. 186/2010, depositata ieri in cancelleria, che ha dichiarato illegittimo l'art. 7 della legge della regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale) proprio nella parte in cui assoggettava a Via regionale i progetti.

Nella sentenza redatta da Giuseppe Tesauro, la Corte ricorda che la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale e che «rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.» In tale contesto, «seppure possono essere presenti ambiti di spettanza regionale deve ritenersi prevalente, in ragione della funzione cui assolve il procedimento, il titolo di legittimazione statale».

Discorso diverso per le infrastrutture ferroviarie. L'art. 7 del dlgs 152 del 2006, infatti, dispone che i progetti relativi ad opere riguardanti le linee ferroviarie a carattere regionale o locale siano assoggettati a Via secondo le disposizioni delle leggi regionali, in contrapposizione alle opere attinenti ai tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di competenza statale.

In questo caso la predisposizione di un procedimento di Via regionale, anche in sede di conferenza di servizi, non eccede la competenza della regione.

vota