Le sanzioni sui soggetti che compiono gli illeciti. Per tutte le violazioni attinenti trasferimenti di contanti ed assegni permane la sanzione amministrativa pecuniaria in capo a chi esegue e a chi partecipa alla transazione o emette assegni irregolari, dall'1 al 40%. Tuttavia, ed è questa una novità estremamente rilevante, viene stabilito che la sanzione amministrativa minima non può essere inferiore a tremila euro. Tale minimo riguarda anche tutti gli altri illeciti previsti nell'art. 49 e quindi le irregolarità sui libretti di deposito bancari o postali al portatore, i money transfer, l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. In determinate circostanze la sanzione attualmente prevista aumenta di oltre sei/sette volte condizionando anche l'istituto oblatorio ex art. 16 della legge n. 689/81 (il doppio del minimo non sarebbe più pari al 2% dell'operazione, bensì pari in ogni caso a 6 mila euro).
Le sanzioni su intermediari e professionisti. Gli incrementi non riguardano solo chi commette l'illecito ma anche chi omette, avendone l'obbligo, di comunicare lo stesso alle D.T.E.F. Anche in questo caso, pur essendo mantenuti, nell'ambito del comma 7 dell'art. 58, i vigenti limiti percentuali in merito alla sanzione amministrativa (che vanno da un minimo del 3 a un massimo del 30%), viene stabilito che la sanzione minima non può essere inferiore ai 3 mila euro. Ricordiamo peraltro che tale sanzione continua a non risultare oblazionabile.
Le sanzioni per importi superiori ai 50 mila euro. In tema di trasferimenti di contanti e di titoli al portatore, quando l'importo indebitamente trasferito supera i 50 mila euro, «la sanzione minima è aumentata di cinque volte». Un'interpretazione letterale della norma lascerebbe presupporre (al di là della originalità della dizione) che in questi casi la sanzione minima sia pari a 18 mila euro (cioè 3 mila + 15 mila) anche se resta non del tutto escludibile che la maggiorazione della sanzione conduca al valore di 15 mila euro complessivi.
