Attività imprenditoriali. La nuova pronuncia dell'amministrazione finanziaria riprendendo in primo luogo quanto precisato nella circolare n. 45 del 2008 ricorda che, in quel documento, era stato precisato come nei confronti degli imprenditori non era nella sostanza necessario indagare sulla esistenza di una autonoma organizzazione in virtù del fatto che il reddito prodotto è riferibile alla attività di impresa. Nella circolare di ieri, l'agenzia richiama le sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione che hanno affrontato la problematica legata alla assoggettabilità a Irap delle attività «ausiliarie» del commercio di cui all'articolo 2195 del codice civile, svolte dall'agente di commercio, dal promotore finanziario e in generale dai soggetti «ausiliari». Nelle indicazioni giurisprudenziali, viene effettuata una distinzione tra «l'attività d'impresa», nella quale l'elemento organizzativo sarebbe connaturato, e «le attività ausiliarie», che possono essere svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui e per le quali si rende necessaria la valutazione caso per caso dell'esistenza di un'autonoma organizzazione. Ciò in quanto l'attività ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione.
Requisiti per la sussistenza della autonoma organizzazione. Una volta superato il concetto generale in merito alla tipologia di reddito prodotto (di impresa o di lavoro autonomo), si dovrà valutare caso per caso l'esistenza del presupposto impositivo. A tale fine, l'agenzia delle entrate afferma come il requisito in questione prescinde dalla modalità e, dunque, anche l'affidamento a terzi mediante contratti di outsourcing può concretizzare la fattispecie. In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Corte di cassazione nella sentenza n. 12078 del 2009 nella quale si afferma che «la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest'ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell'attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all'espletamento delle particolari incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto di outsourcing che impegna le parti a collaborare affinché la clientela percepisca la attività come organizzazione unitaria fornitrice di più servizi».
Un caso più specifico trattato dalla circolare è quello dei medici convenzionati con il Ssn, dove, la Corte di cassazione, ha affermato che la prova dell'autonoma organizzazione non può essere offerta dall'utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l'esistenza dell'autonoma organizzazione. L'amministrazione finanziaria riprende tale concetto, affermando che lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è configurabile, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.
Contenzioso sul presupposto impositivo. Anche in questo caso, la circolare propone una apertura nel senso che l'assenza dell'autonoma organizzazione è elemento che può essere fatto valere anche a fronte dell'impugnativa della cartella esattoriale notificata ai sensi dell'articolo 36-bis del dpr n. 600 del 1973 e dunque in caso di omesso versamento del tributo indicato in dichiarazione. Anche in questo caso, viene richiamata la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 21749 del 2009 nella quale la corte ha affermato il principio di emendabilità della dichiarazione anche laddove tale comportamento emerga dall'attivazione del contenzioso rispetto alla pretesa espressa dall'amministrazione finanziaria mediante la cartella esattoriale. Pertanto, in sede contenziosa, il comportamento che dovrà essere seguito sarà rappresentato dalla circostanza che l'amministrazione finanziaria dovrà omettere di eccepire in giudizio che il difetto di autonoma organizzazione possa essere fatto valere solo attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa.