
Le attuali finestre. Chi raggiunge la pensione di anzianità con le regole introdotte dalla riforma del governo Prodi (legge n. 247/2007), che si basano su un primo scalino (58 anni di età, 59 gli autonomi, e 35 di contributi sino al 30 giugno 2009) seguito dalle famose «quote» – somma di anzianità contributiva ed età anagrafica, dal luglio 2009 in poi – ha oggi a disposizione due sole uscite. I dipendenti, a seconda che i requisiti contributivi e anagrafici vengano raggiunti nel primo o secondo semestre, possono lasciare il lavoro rispettivamente dal primo gennaio o dal primo luglio dell'anno successivo. Gli effetti delle finestre dimezzate (rispetto alla normativa precedente la riforma Maroni del 2004) colpiscono soprattutto gli autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Chi si è messo in proprio può andare in pensione, rispettivamente, dal primo luglio dell'anno successivo, se raggiunge i requisiti entro il primo semestre dell'anno, o addirittura dal primo gennaio del secondo anno successivo, se li raggiunge nel secondo semestre. Accesso al pensionamento un po' più facile, invece, per coloro che accumulano 40 anni di contributi, per i quali restano valide le vecchie quattro finestre, quelle utilizzate sino al 2007 (indicate dalla riforma Maroni, legge n. 243/2004). Per i dipendenti le uscite di luglio e ottobre si aprono per chi matura, rispettivamente, i requisiti per l'anzianità entro il primo o secondo trimestre dell'anno e sono legate a un'età minima di 57 anni, condizione che non viene richiesta invece per le vie d' uscita di gennaio e aprile, alle quali può accedere chi raggiunge i 40 anni nel corso del terzo e quarto trimestre dell'anno precedente. Anche per i lavoratori autonomi le finestre sono quattro, ma la decorrenza del primo assegno è più distanziata rispetto al momento in cui si raggiungono i 40 anni. La pensione scatta da ottobre, da gennaio, da aprile, e da luglio dell'anno successivo, a secondo che il requisito venga maturato rispettivamente nel primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell' anno. Medesima sorte per i pensionati di vecchiaia: i dipendenti possono oggi intascare l'assegno all'inizio del trimestre successivo a quello in cui maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione. Mentre per gli autonomi, l' attesa per la prima riscossione è più lunga; inizio semestre successivo alla maturazione del diritto.
Le uscite salvate. La stretta della manovra economica sulle finestre avrà effetti a cominciare dal 2011, riguarderà cioè chi raggiunge i requisiti per il pensionamento a partire dal prossimo anno. Sono quindi fatte salve le vicine finestre di luglio e di ottobre e quella di gennaio 2011, nonché quelle che si aprono nel corso dell'anno prossimo, ma che riguardano soggetti che maturano i requisiti richiesti entro il 2010. Riassumendo, la finestra di luglio interesserà:
Dal 1° ottobre, sarà la volta:
Mentre dal 1° gennaio 2011 potranno accedere al pensionamento:
Uno scivolo pensante. La manovra economica non prevede dunque alcun intervento strutturale che riguardi requisiti, età, o le famose quote. È invece prevista, a partire dal 2011, una diversa decorrenza dell'assegno Inps, una volta maturato il diritto secondo i requisiti vigenti. In luogo delle attuali finestre rigide, viene introdotta una cosiddetta finestra mobile o a scorrimento, che fissa la decorrenza del pensionamento di anzianità con meno di 40 anni o di vecchiaia dopo 12 mesi, nel caso dei lavoratori dipendenti e 18 mesi, nel caso dei lavoratori autonomi. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei termini del nuovo sistema. Circa gli effetti concreti dell'introduzione della finestra mobile riportiamo l'esempio di un dipendente che raggiunge quota 96, 36 anni di contribuzione e 60 anni di età il 30 giugno del 2011. Sperava di lasciare il lavoro il 31 dicembre del 2011 e intascare la pensione dal 1° gennaio 2012, mentre ora dovrà aspettare altri 6 mesi, in quanto la prima finestra utile per lui si aprirà il 1° luglio 2012 (12 mesi dopo la maturazione del diritto). Peggio ancora la situazione dell'ex dipendente signora Rossi, che compirà 60 nel marzo 2011; anziché percepire l'assegno dell'Inps dal successivo 1° luglio, lo avrà a partire dall'aprile del 2012.
Nessuna novità. Nulla di nuovo infine per il personale del comparto scuola, la cui decorrenza rimane fissata al 1° settembre di ogni anno (comma 9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997). Conservano inoltre le attuali disposizioni sulle finestre: i dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro e, nel limite di 10 mila unità, coloro che si trovano in mobilità (con accordo stipulato entro il 30 aprile scorso) e i lavoratori coinvolti nei cosiddetti piani di esubero (banche, assicurazioni, ecc.).